La contumacia del Ministero non giustifica la compensazione delle spese nell’opposizione alla liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 4029 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti al difensore nominato nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, al difensore d’ufficio e al consulente tecnico d’ufficio introduce una controversia di natura civile, nella quale la regolazione delle spese è disciplinata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. La compensazione delle spese, nella formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, ovvero per altri gravi ed eccezionali motivi. La mancata costituzione del Ministero della Giustizia, sia nella fase di liquidazione sia in quella di opposizione, non integra i gravi ed eccezionali motivi di compensazione, costituendo una condotta processualmente neutra, non espressiva di adesione alle richieste della controparte.
Il Fatto
Un’avvocatessa, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, emesso dal Tribunale per l’attività difensiva svolta. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 281 decies cod. proc. civ., accoglieva la domanda e rideterminava il compenso in misura maggiore rispetto a quella liquidata, ma compensava integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione della contumacia del Ministero della Giustizia. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per non aver il giudice considerato la totale soccombenza del Ministero e per aver fondato la compensazione sulla sua mera contumacia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del primo motivo. Ha preliminarmente ribadito che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore, anche quando l’attività sia stata svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile cui si applicano, per la regolazione delle spese, gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Tale principio è stato affermato richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità in senso conforme.
La Corte ha quindi scrutinato la decisione del giudice di merito alla luce della disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis. Ha ricordato che, secondo il quadro normativo e il diritto vivente, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, ovvero di altri gravi ed eccezionali motivi. Ha precisato che, nella specie, il Tribunale aveva individuato la ragione della compensazione nella mancata partecipazione del Ministero al giudizio di opposizione.
Tale evenienza, ad avviso della Corte, non è riconducibile ai gravi ed eccezionali motivi. La contumacia del Ministero, infatti, non può giustificare la compensazione né nella fase di liquidazione, dove rappresenta un’evenienza caratteristica del procedimento, né nella fase di opposizione, in cui il Ministero è parte e, se soccombente, è tenuto a sostenere le spese. La mancata costituzione è stata qualificata come una condotta processualmente neutra, che non esprime né opposizione né adesione alle richieste della controparte e che, pertanto, non può integrare le ipotesi di compensazione previste dalla legge.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, assorbito il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sulle ragioni della compensazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 281-decies c.p.c. – Ambito di applicazione