Indennità di sopraelevazione e litisconsorzio facoltativo: l’impugnazione non preclude il giudicato (Cass. civ. Sez. 2 n. 9572 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di sopraelevazione prevista dall’art. 1127, quarto comma, cod. civ. è dovuta individualmente e proporzionalmente dai singoli proprietari dell’ultimo piano che abbiano visto aumentare, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni. La legittimazione a esercitare il relativo diritto spetta ai singoli condomini che rivestivano tale qualifica al tempo della sopraelevazione e non all’ente condominiale unitariamente inteso. Ove la sentenza determinativa dell’indennità sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell’ultimo piano, si verte in tema di litisconsorzio facoltativo: le cause, per loro natura scindibili, restano distinte e l’impugnazione rimane riferita ai soli rapporti processuali cumulati, senza precludere la formazione del giudicato con riguardo agli altri.
Il Fatto
Un condomino, proprietario di un’unità immobiliare in un fabbricato di Messina, agiva nei confronti di altro condomino, autore della sopraelevazione di due piani sull’edificio, per ottenere la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 1127, quarto comma, cod. civ.. Altri condomini del medesimo fabbricato agivano in giudizi riuniti per ottenere la stessa indennità nei confronti dei diversi autori della sopraelevazione.
La Corte d’appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 8096 del 2014, condannava la società e i singoli proprietari dell’ultimo piano, nei rispettivi rapporti, al pagamento dell’indennità in favore degli altri condomini. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il condomino attore, censurando la statuizione sul proprio rapporto, e, con ricorsi incidentali, altri condomini, deducendo l’omessa pronuncia sul giudicato interno relativo al valore dell’area di sedime e aderendo ai motivi del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha enunciato il principio per cui, ove la sentenza determinativa dell’indennità di sopraelevazione sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell’ultimo piano, si ha riguardo a un caso di litisconsorzio facoltativo: le cause, per loro natura scindibili, restano distinte e permane l’autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi. Ne consegue che l’impugnazione di una delle parti non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri rapporti.
In applicazione di tale principio, i primi quattro motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili. Essi richiedevano infatti il riesame di fatti e accertamenti, quali la rilevanza di un preesistente manufatto sul lastrico solare, la determinazione del valore al metro quadro e i conteggi peritali, già posti a fondamento della sentenza rescindente n. 8096 del 2014, senza che il giudizio di rinvio potesse rimetterli in discussione.
È stato invece accolto il quinto motivo, riguardante la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria. La Corte ha precisato che l’indennità di sopraelevazione costituisce un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, con la conseguenza che non trova applicazione la regola dell’art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta: gli interessi sono dovuti dal giorno di ultimazione della sopraelevazione, che dovrà essere accertato in fatto in sede di rinvio.
I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili, perché tardivi rispetto al termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. e perché vertenti in rapporti processuali distinti rispetto a quello oggetto del ricorso principale: l’impugnazione di una parte non poteva rimettere in discussione le posizioni delle altre, ormai coperte dal giudicato.
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Nota della Redazione
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