Esecuzione del decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 523 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, sicché è suscettibile di esecuzione nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero della Giustizia è tenuto a dare esecuzione al decreto non impugnato nei termini, una volta decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta, al quale non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto decisorio n. 1133/2018, aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore della parte ricorrente, oltre spese di lite. Il decreto veniva regolarmente notificato all’Amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.
I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo in rito, confermando la regolarità del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato.
Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, la parte ricorrente ha inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dal comma 7 della medesima disposizione.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nomina quindi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con incarico da espletarsi entro novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Sul compenso, il Tribunale esclude che al commissario spetti un emolumento specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dal comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Le spese di lite sono poste secondo soccombenza, comprendendo anche le spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017: segnatamente quelle per le copie conformi del decreto e per la certificazione del passaggio in giudicato, il tutto con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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