Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 520 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la corte d’appello liquida l’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando non sia stato impugnato con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione attestante le modalità di riscossione, prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta. A quest’ultimo non è dovuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e comprendono le spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto.
Il Fatto
La corte d’appello aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme indicate nel decreto, oltre alle spese di lite. Il provvedimento veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.
I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su quel decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non risultando proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Sussiste dunque il presupposto del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale esamina poi il requisito procedurale introdotto dalla legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito, la Corte sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il collegio nomina quindi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con incarico da espletare nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Non è dovuto alcun compenso specifico, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e comprendono le spese vive successive all’emissione del decreto, segnatamente quelle per le copie conformi e per la certificazione di passaggio in giudicato. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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