Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 519 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo a formare giudicato, costituendo titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del decisum. Il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di perdurante inerzia non ha diritto a compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce un decreto che, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in suo favore, oltre spese di lite. Il decreto, munito di formula esecutiva, veniva notificato al Ministero, che non dava corso al pagamento.
La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza opporre difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di rito, confermando la regolarità del ricorso. Il decreto opposto ha, infatti, natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato all’amministrazione senza che questa abbia proposto ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ..
Il giudice verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001: la parte ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta.
Accertato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza esecuzione, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Sul punto il Collegio esclude la spettanza di un compenso, richiamando l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, insieme alle spese vive successive al decreto, con distrazione in favore dei difensori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.