Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 528 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, ove notificato e non impugnato con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Esso costituisce pertanto titolo idoneo al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto decisorio n. 1290/2018, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme indicate in atti, oltre spese di lite. Il decreto veniva regolarmente notificato, ma l’amministrazione non vi dava esecuzione.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa era trattata alla camera di consiglio del 10 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento dell’azione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero della Giustizia e non risulta proposto ricorso per cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ.. Sussiste dunque il titolo per il giudizio di ottemperanza.

Il giudice esamina poi il presupposto sostanziale dell’inerzia. Il ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le spese seguono la soccombenza e comprendono anche le spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, segnatamente quelle per le copie conformi del decreto e per la certificazione di passaggio in giudicato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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