Ottemperanza al decreto equa riparazione: obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Puglia n. 517 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato quando sia stato notificato all’amministrazione e non sia stato impugnato nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso in un procedimento ex legge n. 89/2001, accoglieva la domanda dei ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate, oltre spese di lite. Il decreto veniva regolarmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di pagamento e la nomina di un commissario. Il Ministero si costituiva in giudizio senza dare esecuzione al titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento della pretesa ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso per Cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ.. L’azione di ottemperanza è pertanto ammissibile.

Il Tribunale esamina poi il presupposto procedurale dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È quindi decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non spetta compenso specifico, in applicazione del richiamato principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con rimborso delle spese vive successive al decreto per le copie conformi e la certificazione di passaggio in giudicato, il tutto con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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