Danno da ritardo e mancata attivazione del rimedio contro il silenzio (C.G.A.R.S. n. 858 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblica ha natura extracontrattuale e richiede la prova, ex art. 2697 cod. civ., di tutti gli elementi costitutivi: danno ingiusto, nesso di causalità materiale e giuridica, colpa dell’Amministrazione. Il privato che lamenti il ritardo nella conclusione del procedimento è gravato da un onere di cooperazione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. e, in particolare, dall’onere di esperire il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., così come richiamati dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.. L’omessa attivazione di tale tutela specifica integra concausa del pregiudizio e preclude il riconoscimento del risarcimento, non essendo l’ignoranza della legge scusabile. Il ristoro del danno da ritardo presuppone inoltre la dimostrazione della seria e concreta probabilità di conseguire il bene della vita e non può essere presunto in relazione al mero fatto temporale del ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato nel giugno 2009 istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, necessaria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Nel corso dell’istruttoria acquisiva i pareri delle amministrazioni competenti, integrava la documentazione nell’ottobre 2010 e otteneva la V.I.A. nel marzo 2011, sollecitando la convocazione della conferenza di servizi.
L’autorizzazione veniva rilasciata solo nel settembre 2011. Secondo la società, il ritardo le avrebbe impedito di realizzare l’impianto entro il 31 agosto 2011, precludendo l’accesso al Terzo o al Quarto Conto Energia e rendendo l’operazione economicamente non conveniente. Il TAR Sicilia rigettava la domanda risarcitoria con sentenza n. 3622/2021, escludendo il fatto illecito e riconducendo i tempi del procedimento alla condotta della società. Proponeva appello la ricorrente, poi affiancata dalla cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro sulla natura della responsabilità, richiamando l’Ad. Plen. n. 7/2021: si tratta di responsabilità aquiliana, poiché nel procedimento amministrativo non si configura un rapporto obbligatorio paritario, ma il confronto tra potere e interesse legittimo. Ne derivano i corollari in tema di ingiustizia del danno, che esige la lesione del bene della vita, e di onere probatorio a carico del danneggiato, non soccorrendo né il metodo acquisitivo né presunzioni.
Sul piano della causalità materiale, la Corte rileva che il ritardo è essenzialmente imputabile alla società: la documentazione richiesta dalla delibera della Giunta regionale n. 1/2009 fu prodotta solo il 15 ottobre 2010 e la V.I.A. il 24 marzo 2011. Prima di tali adempimenti il procedimento non poteva concludersi, e il progetto era stato peraltro modificato poco prima della conferenza di servizi.
Dirimente è poi il profilo dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: la società non esperiva il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, unico strumento idoneo a superare l’inerzia dell’Amministrazione. La Corte richiama l’Ad. Plen. n. 3/2011 e la propria precedente n. 404/2024, secondo cui meri solleciti o visite agli uffici non integrano la diligenza esigibile. L’omissione vale come concausa ex art. 1227, comma 2, cod. civ., e l’ignoranza del rimedio non è scusabile.
Infine, anche il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato resta indimostrato: manca il cronoprogramma dei lavori atto a provare che l’impianto sarebbe stato realizzato e allacciato entro il 31 agosto 2011 qualora l’autorizzazione fosse giunta in aprile. La mera allegazione non basta, né la circostanza è incontestata. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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