Responsabilità da provvedimento illegittimo e risarcimento del lucro cessante (TAR Veneto n. 1844 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo, accertata con sentenza passata in giudicato, costituisce indice presuntivo della colpa della Pubblica Amministrazione, restando a carico di quest’ultima la prova dell’errore scusabile. Tale esimente non ricorre quando la fattispecie è fattualmente semplice e il dato normativo ha tenore letterale chiaro. La responsabilità per illegittimo esercizio della funzione amministrativa richiede l’accertamento della condotta antigiuridica, della lesione del bene della vita, del danno-conseguenza, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Il danno da ritardato conseguimento del bene della vita, ove il bene sia stato effettivamente conseguito, è risarcibile; il lucro cessante va commisurato all’utile netto e può essere liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c. quando l’an è provato ma la quantificazione è incerta.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una s.r.l.s., aveva chiesto alla Questura di Vicenza l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per una sala destinata alla sola raccolta di scommesse, senza apparecchi da gioco. Il Comune, interpellato in via preventiva, aveva escluso impedimenti urbanistici; in sede istruttoria, però, con nota del 17 gennaio 2024 espresse parere negativo applicando il limite distanziometrico dell’art. 7, comma 2, della l.r. n. 38/2019. Su tale base la Questura adottò il diniego del 6 marzo 2024.
Il diniego fu annullato dal TAR Veneto con la sentenza n. 823 del 2024, che escluse l’estensione analogica della norma alle sale scommesse. Rilasciata la licenza e avviata l’attività il 3 giugno 2024, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da ritardato avvio, quantificato in € 35.922,04. Le Amministrazioni si sono opposte, eccependo anche la tardività della domanda ex art. 30, comma 5, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. La PEC del 27 maggio 2024, cui era allegata la sentenza, aveva oggetto diverso e difettava di relata e attestazione di conformità: la mera conoscenza del provvedimento non integra notificazione idonea ad abbreviare il termine per appellare, secondo il principio di Cass. civ., Sez. III, n. 17968/2026. La sentenza è quindi passata in giudicato per decorso del termine lungo e la domanda risarcitoria è tempestiva.
Nel merito, il TAR ricorda che l’annullamento non genera automaticamente l’obbligo risarcitorio: la responsabilità va ricondotta allo schema dell’art. 2043 c.c. e richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi, inclusa la colpa. L’illegittimità accertata opera come indice presuntivo, salvo errore scusabile, ravvisabile in presenza di contrasti giurisprudenziali, formulazioni incerte, fatti complessi o condotte fuorvianti di terzi (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6728 del 2026).
Nella specie nessuna di tali circostanze ricorre. L’attività progettata consisteva nella sola raccolta di scommesse e il dato normativo era chiaro, come già affermato con la sentenza n. 823 del 2024. L’interpretazione regionale, priva di efficacia vincolante, non esonerava Comune e Questura dal dovere di verifica autonoma. La compensazione delle spese disposta nel precedente giudizio non equivale ad accertamento dell’assenza di colpa.
Il nesso causale è provato dalla circostanza che, rimosso l’unico presupposto ostativo, la licenza fu rilasciata. La domanda verso la Regione è invece infondata, mancando un addebito specifico. Comune e Ministero rispondono in solido ex art. 2055 c.c., essendo le due condotte causalmente concorrenti. Il TAR esclude il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.: il ricorrente ha presentato osservazioni e impugnato tempestivamente il diniego.
Quanto ai danni, il Collegio respinge il danno emergente, non provato nell’effettivo esborso, e il danno all’immagine, non in re ipsa. Accoglie invece il lucro cessante: i ricavi documentati provano l’an, ma rappresentano importi lordi. In mancanza di prova dei costi, si procede a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., determinata in € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale