Danno da ritardo e provvedimento illegittimo onere di reazione e aliunde perceptum (C.G.A.R.S. n. 884 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., opera esclusivamente sui fatti costitutivi della domanda, non sulla qualificazione giuridica degli stessi né sulla quantificazione del danno. La domanda di danno emergente che si sostanzia in spese che il danneggiato avrebbe comunque sostenuto è priva di nesso di causalità con l’illeggittimità provvedimentale. Il danno curriculare è risarcibile solo se provato. Il danno da ritardo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., non è riconoscibile a chi non ha attivato gli strumenti di tutela contro l’inerzia. Il danno da illegittimità provvedimentale si circoscrive al periodo di efficacia del provvedimento annullato in autotutela. Nella quantificazione del lucro cessante va detratto l’aliunde perceptum, con decurtazione equitativa rapportata alla durata effettiva dell’attività sostitutiva.
Il Fatto
La società appellante acquisiva all’asta fallimentare un impianto di compostaggio già autorizzato in favore di altra società, poi fallita. Ottenuto il trasferimento, presentava all’Assessorato regionale istanza di voltura dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. L’Amministrazione, dopo aver avviato il procedimento, adottava un decreto di decadenza dell’autorizzazione, richiamando la sentenza dichiarativa del fallimento del precedente titolare.
La società impugnava dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento del decreto, l’accertamento del silenzio sull’istanza di voltura e il risarcimento del danno. In corso di causa l’Amministrazione annullava in autotutela il decreto di decadenza e rilasciava la voltura, con valenza di nuova autorizzazione. La ricorrente proponeva allora motivi aggiunti per il risarcimento del danno da ritardo e da provvedimento illegittimo, quantificato in danno emergente, lucro cessante e danno curriculare.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande di annullamento e avverso il silenzio, respingeva le domande di danno emergente e curriculare, accoglieva solo in parte quella da lucro cessante, operando detrazioni per aliunde perceptum e per mancata prova dell’utilizzo a pieno regime dell’impianto. La società appellava lamentando l’erronea esclusione del valore di non contestazione e l’eccessivo ridimensionamento del risarcimento.
Il Collegio respinge i primi due motivi, chiarendo che il principio di non contestazione non si estende alla quantificazione del danno né ai presupposti giuridici della fattispecie risarcitoria. Il danno emergente, consistente nella retribuzione del custode e nella manutenzione, è respinto per difetto di causalità: si tratta di spese che la società avrebbe comunque dovuto sostenere, indipendentemente dall’illeggittimità del provvedimento o dal silenzio. Il danno curriculare è respinto per mancanza di prova, con richiamo a Cass. civ., sez. I, n. 2638 del 2025 e Cons. Stato, sez. VI, n. 9755 del 2023.
Accoglie invece in parte il terzo e il quarto motivo. Quanto all’aliunde perceptum, il Collegio rileva che l’attività di intermediazione rifiuti svolta per un soggetto terzo è iniziata solo nel marzo 2022, a fronte di un’istanza di voltura risalente al giugno 2021: la decurtazione equitativa va pertanto ridotta dal 60% al 20%. Conferma invece, in misura ridotta al 20%, la decurtazione per la mancata dimostrazione dell’utilizzo a pieno regime dell’impianto.
Sul piano temporale, la Corte distingue nettamente due segmenti. Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 2 maggio 2022 non è configurabile il danno da ritardo ex art. 30, comma 3, c.p.a., poiché la società non ha attivato gli strumenti di tutela contro l’inerzia. È invece riconoscibile il danno da illegittimità provvedimentale, limitato ai 144 giorni di efficacia del decreto di decadenza, dal 2 maggio al 23 settembre 2022.
Il Collegio riparametra così l’importo, giungendo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 174.825,90, oltre interessi legali dal deposito, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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