Il giudicato sulla sola giurisdizione non preclude il riesame nella fase esecutiva del contratto (Cass. civ. Sez. 1 n. 3000 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze dei giudici di merito, ordinari o amministrativi, che statuiscono sulla sola giurisdizione, senza coniugarsi con una statuizione di merito, non acquistano autorità di giudicato esterno e spiegano effetti solo all’interno del processo in cui sono rese. Il giudicato sulla giurisdizione, pertanto, non preclude che in un successivo processo tra le stesse parti, o tra una di esse e l’avente causa, il giudice adito possa affermare la propria giurisdizione. In tema di contratti della pubblica amministrazione, la fase esecutiva del rapporto, anche se qualificabile come concessione di servizi, fuoriesce dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, configurandosi un rapporto paritario tra le parti, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice d’appello che riforma la declinatoria di primo grado e rimette la causa al primo giudice deve statuire anche sulle spese del grado precedente, in ragione della soccombenza sull’unica questione dibattuta.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, dichiarato nel 2005, conveniva in giudizio la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di appalto per il servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici. La Provincia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando una precedente sentenza del tribunale che, nel giudizio promosso dalla società prima del fallimento, aveva già declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione, ma la corte d’appello, riformando la decisione, affermava la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, rimettendo le parti al primo giudice. La Provincia ricorreva per cassazione con tre motivi, subordinando alla qualificazione del rapporto un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di giudicato sulla declinatoria di giurisdizione resa con la sentenza del 2004. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, la Cassazione afferma che le pronunce di merito sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno e a spiegare effetti oltre il processo in cui sono rese, a meno che la statuizione sulla giurisdizione, sia pure implicita, non si coniughi con una decisione di merito. Poiché la sentenza del 2004 non era accompagnata da alcuna statuizione di merito, il suo passaggio in giudicato formale non preclude al giudice ordinario di affermare la propria giurisdizione in un successivo giudizio tra le stesse parti o i loro aventi causa.
Quanto al secondo motivo, relativo alla natura di concessione di servizi pubblici del rapporto, la Corte lo dichiara inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto essenziale della convenzione necessaria a valutare la natura del rapporto. L’inammissibilità del motivo esclude la necessità dell’intervento delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., potendo la questione essere trattata dalle sezioni semplici anche in presenza di ragioni di inammissibilità inerenti alla formulazione del motivo.
La Corte, indicati i criteri distintivi tra appalto e concessione di servizi secondo il diritto unionale, fondati sul trasferimento del rischio di gestione e sulla remunerazione dai proventi degli utenti, ritiene la questione di qualificazione irrilevante nel caso di specie. La giurisdizione si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale: la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto, nella quale l’amministrazione non agisce come autorità ma in posizione paritaria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, anche ove il rapporto fosse qualificabile come concessione.
Sulle spese, la Corte afferma che il giudice d’appello che riforma la declinatoria di giurisdizione deve pronunciarsi anche sulle spese di primo grado, potendo la soccombenza derivare da ragioni processuali. Tuttavia, in caso di impugnazione limitata a una questione processuale, il valore della causa è indeterminabile. La censura sulla liquidazione delle spese di appello risulta inammissibile, non avendo la ricorrente indicato il superamento dei limiti massimi dei parametri tabellari, e comunque infondata con riguardo alla liquidazione delle spese di primo grado.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, essendo il Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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