Restituzione atti al P.M. abnorme se manca notifica avviso presentazione immediata (Cass. pen. Sez. I n. 25081 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, per indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la notifica dell’avviso di presentazione immediata dell’imputato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia. Rientra infatti nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione, ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. La regola processuale replica, per il rito dinanzi al giudice di pace, l’omologa linea ermeneutica affermatasi per il decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale monocratico. L’accertamento della ritualità della notifica presso il domicilio dichiarato, ai sensi degli artt. 157-ter, comma 1, e 161, comma 1, cod. proc. pen., è consentito alla Corte in presenza di un dedotto error in procedendo.
Il Fatto
Il giudice di pace, alla pubblica udienza del 9 marzo 2026, ha dichiarato la nullità dell’avviso di presentazione immediata emesso nei confronti dell’imputato, in relazione al delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, t.u. imm., e ha disposto la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Secondo l’ufficio ricorrente, la notifica era stata correttamente eseguita presso il difensore d’ufficio, che aveva prestato il consenso all’elezione di domicilio presso il proprio studio, come risultava dal verbale redatto ex art. 161 cod. proc. pen. Il pubblico ministero ha inoltre qualificato il provvedimento come atto abnorme, per la stasi irrimediabile del procedimento che ne derivava.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato e individua un duplice vizio nell’ordinanza impugnata, che ne impone l’annullamento senza rinvio. Il primo attiene all’insussistenza del presupposto della dichiarata nullità.
Attraverso l’accesso diretto al fascicolo processuale, consentito in virtù di Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 — per cui, dedotto un error in procedendo, la Corte è giudice anche del fatto processuale —, emerge che la notifica dell’avviso di presentazione immediata ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000 è stata ritualmente effettuata presso il domicilio dichiarato, nella specie presso il difensore d’ufficio che aveva dato l’assenso all’elezione, ai sensi degli artt. 157-ter, comma 1, e 161, comma 1, cod. proc. pen. Viene quindi meno in radice il presupposto in forza del quale il giudice di pace aveva dichiarato la nullità.
In ogni caso, anche laddove l’avviso non fosse stato ritualmente notificato, il giudice di pace non avrebbe potuto dichiararne la nullità e restituire gli atti al pubblico ministero. L’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che il giudice di pace, all’udienza di comparizione, nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione ovvero le relative notificazioni, vi provvede egli stesso, anche d’ufficio.
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo, secondo cui, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004; Sez. 4, n. 4624 del 30/11/2004; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022; Sez. 5, n. 18226 del 18/02/2026). Tale indirizzo è estensibile per eadem ratio all’avviso di presentazione dell’imputato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, atto di vocatio in iudicium equipollente a quelli di cui agli artt. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 e 555 cod. proc. pen., e replica la linea affermatasi per il decreto di citazione diretta innanzi al tribunale monocratico (Sez. U. n. 28807 del 29/05/2002, Manca).
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare il profilo strutturale, quando per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, o il profilo funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. L’ordinanza impugnata, resa in difetto del dichiarato vizio di notifica e ponendo a carico del pubblico ministero adempimenti non dovuti, è affetta da abnormità strutturale: pone il pubblico ministero nell’alternativa di reiterare l’atto dichiarato nullo o compiere un atto non conforme alla legge processuale. Da qui l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti all’ufficio del giudice di pace per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso