Inammissibile il motivo di Cassazione se non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 11462 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, qualora la relativa censura non sia stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. I motivi che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sono manifestamente infondati. È altresì manifestamente infondato il motivo che deduce l’intervenuta prescrizione del reato quando, stante la ritenuta recidiva e considerati i periodi di sospensione del procedimento, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen.. Nell’atto di appello la difesa aveva richiesto esclusivamente l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Con il ricorso si deduceva, tra l’altro, la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, l’intervenuta prescrizione del reato, il vizio di motivazione circa l’effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato e l’assenza dell’elemento soggettivo, con conseguente richiesta di riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 335 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata esclusione della recidiva, non era stato previamente dedotto come motivo di appello. Tale omissione determina l’inammissibilità della censura, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive la previa deduzione della questione in sede di gravame di merito.

Quanto al motivo relativo alla presunta prescrizione del reato, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Considerata la ritenuta recidiva e i giorni di sospensione maturati nel giudizio di primo grado, il termine di prescrizione è stato calcolato in scadenza in una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

In relazione al secondo e al terzo motivo, concernenti il vizio di motivazione sulla disponibilità del bene e l’elemento soggettivo del reato, la Corte ha osservato che essi risultavano riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato l’irrilevanza della mancata disponibilità del bene, essendo compito dell’imputato quello di impedire l’evento, nonché l’assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva.

Il quarto e il quinto motivo, riguardanti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità e delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti manifestamente infondati e meramente riproduttivi. La Corte territoriale aveva motivato in maniera logica e coerente, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità della condotta, nonché l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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