Omessa dichiarazione dei precedenti penali come autonomo elemento ostativo alla cittadinanza (TAR Lazio n. 12356 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto di amplissima discrezionalità dell’amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato, e postula un giudizio prognostico sullo stabile e duraturo inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo ha natura estrinseca e formale, limitandosi alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza sconfinare nel merito. L’omessa dichiarazione dei precedenti penali resa in sede di presentazione dell’istanza è condotta suscettibile di assumere autonoma valutazione ostativa alla concessione della cittadinanza, a prescindere dalla riferibilità al richiedente dei soli reati a lui contestati.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’amministrazione aveva valorizzato, quale elemento negativo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta del 2015 per violazione delle norme sull’interruzione volontaria della gravidanza, unitamente a elementi penali riferiti al coniuge convivente. Nel ricorso, la parte lamentava che solo il reato del 2015 fosse a lei riferibile e deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli approdi giurisprudenziali consolidati in materia, secondo cui la concessione della cittadinanza “può” essere attribuita, configurando un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero, basato su condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. La verifica demandata all’amministrazione riguarda il possesso di qualità quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti e una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La pronuncia sottolinea che il conferimento dello status civitatis comporta una capacità giuridica speciale, con diritti politici ma anche doveri verso lo Stato-comunità, sicché l’interesse dell’istante deve coniugarsi con l’interesse pubblico alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e al rispetto dell’identità nazionale. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale non può estendersi all’autonoma valutazione di merito, riservata all’amministrazione, ma si esaurisce nel controllo delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che la ricorrente risultava attinta da un pregiudizio penale nel decennio antecedente l’istanza, con domanda di riabilitazione depositata solo successivamente, e che all’atto della presentazione della domanda aveva omesso di dichiarare i precedenti penali. Tale circostanza viene qualificata come condotta suscettibile di autonoma valutazione ostativa, in quanto idonea a dimostrare una non piena affidabilità e trasparenza del richiedente verso lo Stato.
Il provvedimento impugnato resiste pertanto alle censure, dovendosi condividere che i pregiudizi valorizzati dall’amministrazione possano fondare una valutazione di non adeguatezza allo stabile inserimento nella comunità nazionale. Il Collegio, respingendo il ricorso, rimarca che nulla osta alla ripetizione dell’istanza di naturalizzazione, affinché la posizione della ricorrente sia nuovamente valutata alla luce del tempo trascorso e del grado di inserimento sociale medio tempore conseguito. Le spese sono eccezionalmente compensate.
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Nota della Redazione
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