Ordine di demolizione all’utilizzatore del bene demaniale abusivo (TAR Sicilia n. 4251 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati su suoli del demanio, l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari dell’ordine di demolizione i responsabili dell’abuso, categoria che comprende non solo l’autore materiale della violazione, ma anche chi ha la disponibilità materiale del manufatto al momento dell’adozione della misura. È sufficiente, a tal fine, la qualità di utilizzatore del bene, che trae vantaggio dalla violazione e non pone fine all’alterazione permanente dell’ordine urbanistico. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né comparazione con gli interessi privati, né comunicazione di avvio del procedimento, essendo del tutto residuale l’apporto partecipativo dell’interessato.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Mascali, riferito a due fabbricati realizzati sul demanio in assenza di titoli abilitativi e in area soggetta a vincoli paesaggistici e sismici, utilizzati come officina e panificio.

La ricorrente ha dedotto di non essere proprietaria dell’area, di non essere responsabile degli abusi e di non essere autrice materiale delle opere. Ha inoltre contestato di essere stata individuata quale destinataria del provvedimento per la sola presenza nei locali durante l’accertamento, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha replicato che la ricorrente si era dichiarata titolare dell’attività di panificazione nei locali abusivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dato atto che la costituzione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa era avvenuta per mero errore, essendo la memoria riferita ad altro processo. Nel merito, ha rilevato l’infondatezza del ricorso.

Non è contestato, e risulta dal verbale ispettivo, che la ricorrente è titolare dell’attività di panificazione esercitata presso i locali realizzati senza titolo edilizio, mentre l’immobile appartiene al Demanio dello Stato. Su questa premessa il Tribunale ha richiamato l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VII, n. 3345 del 2022, secondo cui tra i responsabili dell’abuso rientrano i soggetti che hanno la disponibilità del bene al tempo dell’adozione della misura sanzionatoria.

La Corte ha argomentato che l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non si limita a colpire l’autore materiale, ma coinvolge chi, subentrato nella disponibilità del manufatto, ne trae utilità senza titolo ed è destinatario del dovere di ripristino dello stato dei luoghi. Diversamente opinando, il semplice passaggio del bene consentirebbe di eludere la regola del ripristino, con effetto di fatto sanante delle opere. Il Collegio ha richiamato anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 4880 del 2015, Sez. IV n. 2266 del 2011 e Cons. Stato n. 1654 del 2024.

Quanto alle censure procedimentali, il Tribunale ha ribadito che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti vincolati, non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto e non ammettono affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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