Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15043 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, dopo aver dichiarato nel ricorso di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi nei termini di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, senza che tale documentazione sia prodotta neppure dalla parte controricorrente. La dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere del deposito della sentenza munita di relata, non recuperabile mediante la successiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ.. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore-esperto linguistico presso una università per stranieri, aveva chiesto il risarcimento dei danni alla salute asseritamente derivati da una condotta datoriale ostile tenuta nel biennio 2014-2016, consistente nel mutamento delle modalità di fruizione del congedo straordinario e nell’irrogazione di sei provvedimenti disciplinari conservativi.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo la configurabilità di una strategia persecutoria e della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato, rilevando l’insufficienza e la non univocità degli elementi allegati e delle prove offerte, tali da non integrare né il mobbing né lo straining. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistendo l’Università solo come intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente la questione di ammissibilità, rilevando che agli atti non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto improcedibile.
Il collegio ha richiamato il principio, espresso da Cass. Sez. 3, ord. 18 marzo 2025, n. 7213 e confermato da Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, per cui il ricorso è improcedibile quando la parte dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza e depositi copia autentica priva della relazione di notificazione, senza che la produzione avvenga ad opera del controricorrente.
Non è stata ritenuta configurabile la c.d. prova di resistenza, che preclude l’improcedibilità quando la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso concreto la notificazione è avvenuta il 10 ottobre 2022, dunque oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, indicata nel 28 luglio 2022. La Corte ha richiamato, sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645 e Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386.
Né rileva che l’Università, rimasta intimata, non abbia eccepito il vizio: la notifica del ricorso è stata eseguita all’Avvocatura distrettuale dello Stato ed è affetta da nullità, e il vizio è comunque rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, secondo Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466.
La Corte ha infine ribadito, richiamando Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita di relata. Ha inoltre escluso il contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724: l’improcedibilità integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, essendo l’Università rimasta intimata, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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