Improcedibile il ricorso privo di prova della notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 26569 del 10.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la prova della notificazione della sentenza impugnata non sia depositata unitamente al ricorso, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., né sia stata prodotta dalla controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. La tardiva produzione della prova non ha efficacia sanante, in forza del controllo preliminare di carattere pubblicistico spettante alla Corte. La dichiarazione conforme della controricorrente sulla data di notificazione è priva di rilievo e non integra confessione giudiziale idonea a rendere pacifico il fatto. Le parti non possono disporre del presupposto processuale che condiziona l’ammissibilità dello scrutinio di legittimità.

Il Fatto

L’azienda sanitaria ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 10 giugno 2024, resistita dall’istituto diagnostico controricorrente. Il ricorso viene iscritto a ruolo nel 2024, mentre la notificazione risulta eseguita il 19 settembre 2024.

Depositata la proposta di definizione accelerata, che rilevava la mancata allegazione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, la ricorrente chiede la modifica della proposta. Sostiene che la controricorrente abbia ammesso nel proprio atto la notificazione della sentenza in data 20 giugno 2024 e che tale ammissione valga quale confessione giudiziale ex art. 2730 c.c., rendendo superfluo il deposito della prova documentale, allegata solo con l’istanza.

La Motivazione della Corte

La questione centrale è di natura processuale: stabilire se la prova della notificazione della sentenza impugnata possa essere acquisita fuori dal termine di deposito del ricorso o supplita dalla dichiarazione della controparte. Il Collegio ritiene che i tre motivi di ricorso non siano scrutinabili, essendo stata formulata una proposta di definizione accelerata da un consigliere componente del collegio, secondo quanto previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ..

La proposta viene condivisa e confortata dal consolidato orientamento di legittimità, richiamato nei precedenti Cass., Sez. I, ord. n. 24999 del 2026, Cass., Sez. I, ord. n. 4640 del 2026 e Cass., Sez. I, n. 1389 del 2026. La Corte precisa che la tardiva produzione della prova della notificazione non ha efficacia sanante, come affermato da Cass., Sez. III, ord. n. 24199 del 2025 e dalla Cass., Sez. Un., n. 21349 del 2022.

Quanto alla dedotta confessione, il Collegio osserva che non ha rilievo ciò che la controricorrente abbia dichiarato in ordine all’avvenuta notificazione. Il controllo preliminare sulla regolare instaurazione del giudizio di legittimità ha carattere pubblicistico e non è disponibile per effetto delle dichiarazioni delle parti. La prova di resistenza conferma l’esito, poiché la notificazione del ricorso, eseguita il 19 settembre 2024, è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di appello, prima data utile ai fini del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.

La Corte chiarisce inoltre che i precedenti invocati dalla ricorrente a sostegno della qualificazione come inammissibilità non sono pertinenti: si tratta di decreti di estinzione emessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo Cass., Sez. Un., n. 15177 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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