Onere di deposito della relata e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 27524 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, non richiede formule sacramentali né una espressa dichiarazione della finalità acceleratoria. È sufficiente che l’atto, per contenuto e modalità di trasmissione, consenta al procuratore costituito di avere piena conoscenza del provvedimento e di valutarne l’impugnazione. La contestuale richiesta di pagamento delle spese di lite, o l’intimazione al pagamento, non priva l’atto della sua efficacia notificatoria. Una volta allegata l’avvenuta notificazione, incombe sul ricorrente l’onere di depositare la relata ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., onde consentire alla Corte il controllo officioso sulla tempestività. Il mancato deposito determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il condominio conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’ex amministratore, chiedendone la condanna alla restituzione della documentazione amministrativa e al risarcimento dei danni per plurimi inadempimenti nella gestione. Il convenuto contestava integralmente la domanda. Il Tribunale rigettava la domanda di restituzione della documentazione e, in accoglimento di quella risarcitoria, condannava l’ex amministratore al pagamento di euro 98.010,00, oltre accessori e spese.
Avverso tale decisione l’ex amministratore proponeva appello, deducendo l’omessa valutazione del presupposto della responsabilità per dolo o colpa grave, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’erronea applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità e la prescrizione della pretesa risarcitoria. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante alle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dal condominio con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la questione pregiudiziale della procedibilità del ricorso. Il ricorrente sosteneva che la trasmissione della sentenza d’appello a mezzo PEC, contenuta in una comunicazione volta esclusivamente a richiedere il pagamento delle spese di lite, non fosse idonea a far decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ. e che, in difetto di notificazione valida, non sussistesse l’onere di depositare la relata. Chiedeva pertanto la disamina del merito.
Le deduzioni non vengono accolte. La Corte ribadisce che la notificazione della sentenza non richiede formule sacramentali né una espressa dichiarazione della finalità acceleratoria. È sufficiente che l’atto, per contenuto e modalità di trasmissione, consenta al procuratore costituito di avere piena conoscenza del provvedimento e di valutarne l’eventuale impugnazione. Richiama il principio consolidato secondo cui la notificazione deve essere effettuata nei confronti del procuratore costituito (Cass., 2 gennaio 2026, n. 80) ed essere idonea, per contenuto e modalità, a porre il destinatario tecnico nella condizione di percepirne la funzione acceleratoria (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866).
La Corte valorizza l’esigenza che l’atto sia rivolto in modo univoco al difensore, affinché questi possa valutare l’opportunità dell’impugnazione e gli effetti decadenziali. In tale prospettiva, la contestuale richiesta di pagamento delle spese non è idonea, di per sé, a privare l’atto della sua natura notificatoria né a renderne equivoca la funzione. Né rileva che l’atto sia accompagnato da una lettera di intimazione al pagamento (Cass., 12 novembre 2025, n. 29919; Cass., 27 febbraio 2025, n. 5155) o che vi sia stata spedizione della sentenza in forma esecutiva (Cass., 11 gennaio 2025, n. 737).
Nel caso concreto, il ricorrente aveva espressamente dichiarato che la sentenza gli era stata notificata in data 12 maggio 2025. Una volta allegata l’avvenuta notificazione, incombeva su di lui l’onere di depositare la relativa documentazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., onde consentire il controllo officioso sulla tempestività. Onere non assolto. Il mancato deposito impedisce il controllo e determina l’improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente è condannato altresì ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 326 c.p.c. – Decorrenza dei termini
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso