Calunnia esclusa per denuncia di fatto non previsto dalla legge come reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 14878 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, ancorché il denunciante abbia prospettato una specifica qualificazione giuridica. La calunnia è incolpazione di reati effettivi, non di reati putativi; l’elemento materiale consiste nell’attribuire a taluno un fatto che, alla stregua della prospettazione, corrisponda in ogni suo estremo a una determinata fattispecie legale di reato. È inidonea a integrare la fattispecie la denuncia di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, successiva alla depenalizzazione del falso in titoli non trasferibili, che configura un mero illecito civile. La Corte di cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. quando il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore per insussistenza del fatto. Su appello del pubblico ministero, la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 27 maggio 2025, aveva riformato la decisione, condannandolo per il reato di calunnia ex art. 368 cod. pen. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale.
L’accusa riguardava la denuncia presentata dal ricorrente per la presunta clonazione di un assegno bancario da lui emesso e consegnato al prenditore del titolo. La Corte territoriale, rinnovando l’istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto che l’imputato, consapevole di aver consegnato il titolo a un terzo, avesse falsamente incolpato il prenditore di un fatto costituente reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al solo motivo aggiunto, incentrato sulla ritenuta insussistenza della fattispecie di calunnia. I motivi procedurali proposti sono stati invece dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza funzionale della Corte di appello, la Sesta Sezione lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3512 del 28/10/2021, secondo cui la sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti non è riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti di legge. La natura predibattimentale è esclusiva delle pronunce emesse nell’udienza camerale di cui all’art. 484 cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato reputato privo di interesse; il terzo, relativo alla mancata ammissione dei testi della difesa, è stato dichiarato generico e inammissibile.
Nel merito, la Corte ha osservato che la denuncia presentata era sin dall’inizio inidonea a determinare l’avvio di un procedimento penale, vertendo su un fatto non previsto dalla legge come reato. La falsificazione di un assegno bancario non trasferibile, infatti, non è più penalmente sanzionata a seguito della depenalizzazione, residuando un mero illecito civile: la rilevanza penale del falso permane solo per i titoli di credito trasferibili per girata, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 40256 del 2018.
La Corte ha quindi escluso la configurabilità della calunnia, poiché la condotta attribuita al prenditore non corrispondeva ad alcuna fattispecie legale di reato al momento della denuncia. La prospettazione di un nomen iuris errato non è sufficiente, essendo necessaria l’attribuzione di un fatto che, come descritto, integri gli estremi di un reato effettivo. Ha inoltre precisato che i fatti descritti avrebbero potuto astrattamente configurare una truffa, per la quale tuttavia non risultava presentata querela.
In applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 368 c.p. – Calunnia
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 469 c.p.p. – Proscioglimento prima del dibattimento
- Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio