Pena pecuniaria sostitutiva e disagio economico: nessuna preclusione automatica (Cass. pen. Sez. II n. 36051 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche nei confronti di persone che versino in condizioni economiche e patrimoniali disagiate. La prognosi di inadempimento ostativa ai sensi dell’art. 58 l. n. 689/1981 riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, quali la semidetenzione e la libertà controllata, e non la pena pecuniaria sostitutiva, che non comporta l’osservanza di particolari prescrizioni. Il giudizio sulla sostituzione non può quindi esaurirsi nella valutazione della solvibilità del condannato, né il diniego può fondarsi sulle sole difficoltà economiche. Tali condizioni rilevano ai fini della concreta commisurazione della sanzione pecuniaria, il cui ammontare va calibrato sulla situazione economica del destinatario. È affetta da motivazione apparente la decisione che desuma la prevedibile insolvenza dalla sola natura dell’attività illecita esercitata, introducendo una presunzione di incapacità di adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato per il reato continuato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Il giudice di appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità e Negato la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 131-bis, 648 e 712 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, al diniego della tenuità e al rigetto dell’istanza di sostituzione, quest’ultimo fondato su considerazioni generiche circa le condizioni economiche degli autori di reati in materia di contraffazione.

La Motivazione della Corte

Le doglianze sulla responsabilità per ricettazione e sulla mancata riqualificazione in incauto acquisto sono dichiarate inammissibili: si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea ai poteri della Corte di cassazione. Le censure sono aspecifiche e reiterative di contestazioni già affrontate dalla Corte territoriale in termini precisi e concludenti.

La Corte ribadisce che la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelatrice della volontà di occultamento, richiamando Sez. II n. 20193 del 19.04.2017 e Sez. II n. 27206 del 27.06.2025. All’imputato non è imposto un onere probatorio, ma un onere di allegazione, valutabile secondo il libero convincimento (Sez. Un. n. 35535 del 12.07.2007). Il dolo eventuale ricorre quando l’agente accetta consapevolmente il rischio dell’illecita provenienza, non quando si limita a una mancanza di diligenza (Sez. II n. 25439 del 21.04.2017).

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la doglianza non è consentita in sede di legittimità: i giudici di merito hanno valorizzato, con argomentazione sintetica ma congrua, la gravità intrinseca dell’azione desumibile dall’elevato numero dei beni ricettati.

È invece fondata la censura sul diniego della sostituzione. La Corte territoriale aveva motivato il rigetto sul presupposto che le condizioni economiche di chi commette tali reati per vivere rendano prevedibile il mancato pagamento. L’argomentazione è congetturale, priva di riscontro istruttorio e non correlata alla concreta situazione personale dell’imputato: desumere l’insolvenza dalla sola natura dell’attività illecita introduce una presunzione che preclude in via generalizzata l’accesso alla pena sostitutiva, eludendo la necessaria valutazione individualizzata.

Il percorso è incompatibile con il principio secondo cui il disagio economico non è ragione automaticamente preclusiva, richiamando Sez. Un. n. 24476 del 22.04.2010, Sez. V n. 19039 del 17.04.2025 e Sez. IV n. 8873 del 28.01.2025. La sentenza è annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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