Diffamazione social: l’espressione fai pace con il cervello non offende la reputazione (Cass. pen. Sez. V n. 39717 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di diffamazione l’espressione con cui si inviti taluno a “fai pace con il cervello”. Si tratta di locuzione comunemente usata per sollecitare l’interlocutore a ragionare con maggiore coerenza, che, in sé, non possiede portata offensiva della reputazione. Valutata nel contesto in cui è stata pronunciata, essa costituisce una aspra manifestazione di dissenso rispetto a quanto in precedenza affermato dalla persona offesa, ma non lede l’altrui reputazione. Ne consegue che, accertata l’insussistenza del fatto, la sentenza di condanna al risarcimento del danno va annullata senza rinvio, restando assorbita ogni ulteriore censura.
Il Fatto
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 22.10.2024, ha dichiarato la ricorrente non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per il reato di diffamazione ai danni della persona offesa, costituitasi parte civile, condannandola tuttavia al risarcimento del danno. La condotta contestata consisteva nella pubblicazione, sul profilo social della ricorrente, di un post contenente la frase rivolta alla persona offesa; altre espressioni, pubblicate con le medesime modalità, sono state ritenute non diffamatorie o non punibili ai sensi dell’art. 599 cod. pen.
Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha sostenuto che la frase non ha carattere offensivo della reputazione e che era stata rivolta direttamente alla persona offesa, la quale aveva la possibilità di leggerla e replicare. Con il secondo ha dedotto che l’espressione costituisce replica ad affermazioni inveritiere pubblicate dalla persona offesa, con conseguente applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione centrale della idoneità offensiva della frase utilizzata, muovendo dalla sua portata semantica. L’espressione “fai pace con il cervello” viene comunemente rivolta a coloro che tengono comportamenti strani o pronunciano discorsi privi di senso.
Essa costituisce, osserva la Corte, l’invito a mettere ordine nei propri pensieri o a ragionare con maggiore coerenza, e viene impiegata per sottolineare che l’interlocutore sta dicendo qualcosa di illogico, assurdo o incoerente. Il significato proprio della locuzione, dunque, non veicola alcun giudizio di discredito sulla persona, ma si limita a stigmatizzare l’incoerenza di quanto affermato.
Il Collegio valorizza poi il contesto in cui l’espressione è stata pronunciata. Tenuto conto delle circostanze concrete, la frase, più che un attacco alla reputazione, si configura come una aspra manifestazione di dissenso rispetto a quanto in precedenza affermato dalla persona offesa. Tale rilievo è decisivo: la valutazione dell’offensività non può prescindere dall’insieme delle circostanze in cui l’espressione si colloca.
Da ciò la Corte trae la conclusione che la frase, di per sé stessa, non ha una portata diffamatoria. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto, ossia l’offesa alla reputazione della parte civile, non sussiste.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen. La decisione si fonda così sul piano oggettivo dell’insussistenza del fatto tipico, che travolge anche la condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice di merito.
Nota della Redazione
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