Diniego balcone legittimo per contrasto con decoro architettonico del regolamento edilizio (Cons. Stato n. 420 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 75 del regolamento edilizio comunale che vieti gli interventi su terrazze e facciate idonei ad alterare la composizione architettonica degli edifici costituisce legittima espressione della potestà normativa locale in materia di modalità costruttive e di tutela del decoro architettonico, riconosciuta dall’art. 4 del testo unico dell’edilizia. La genericità dei criteri di valutazione non integra di per sé eccesso di potere, rientrando nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione locale la ponderazione degli interessi estetici e urbanistici. Il provvedimento che inibisce l’intervento e impone il ripristino, motivato mediante rinvio alla prescrizione regolamentare e al parere della commissione edilizia, non è affetto da difetto di motivazione quando rende intelligibile il percorso valutativo seguito. Resta ferma la necessità che il giudizio estetico negativo trovi ancoraggio in parametri normativi predeterminati e in un’istruttoria congrua.

Il Fatto

La proprietaria di un’unità immobiliare posta al primo piano di un edificio condominiale di tre piani in Firenze presentava al Comune, il 1° marzo 2018, una s.c.i.a. per realizzare un balcone con forma ad “L” prospiciente un resede interno privato e trasformare la finestra esistente in portafinestra. L’intervento otteneva l’autorizzazione regionale in materia sismica e l’autorizzazione paesaggistica comunale.

Con ordinanza n. 242/2018 il Comune disponeva la sospensione dei lavori, ravvisando il contrasto con l’art. 75 del regolamento edilizio, perché il terrazzo ad angolo e la portafinestra alteravano la composizione architettonica della facciata. Seguivano l’ordinanza n. 365/2018, che confermava il divieto e ordinava il ripristino, e l’ordinanza n. 502/2018, che ribadiva le determinazioni precedenti facendo salva la facoltà di presentare un progetto adeguato alle prescrizioni della commissione edilizia. Il tecnico comunicava di voler rispettare le prescrizioni, senza prestare acquiescenza.

Il ricorso avverso tali provvedimenti veniva respinto dal TAR Toscana con la sentenza n. 1513/2022, con condanna alle spese. La proprietaria proponeva appello, riproponendo le censure sulla motivazione e sulla genericità della norma regolamentare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare un profilo di improcedibilità. Il Comune, con l’ordinanza n. 690/2018, aveva revocato l’ordinanza n. 502/2018 ritenendo superate le criticità. L’appellante non aveva però formulato alcuna censura sulla parte della sentenza relativa ai motivi aggiunti avverso tale revoca: il provvedimento è quindi divenuto definitivo. Ne deriva, secondo il Collegio, che anche il ricorso principale avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, avendo ad oggetto un atto eliminato dal mondo giuridico.

Nel merito, l’appello è comunque infondato. La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 75 del regolamento edilizio fiorentino: esso si inquadra nella funzione tipica dello strumento normativo locale, deputato a disciplinare le modalità costruttive con specifica tutela del decoro architettonico, secondo l’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione locale, oggi riconducibile all’art. 4 del testo unico dell’edilizia.

La disposizione vieta gli interventi su terrazze e facciate che alterino la composizione architettonica o integrino ampliamenti non coerenti con i caratteri originari dell’edificio o con il contesto urbano. Ammette inoltre le nuove aperture di facciata previa preventiva verifica della commissione edilizia interna, che nel caso concreto aveva negato il terrazzo ad “L” consentendo l’analoga opera lineare.

Il provvedimento impugnato costituisce dunque attuazione di una legittima disposizione regolamentare. La censura di genericità della norma e quella di carenza motivazionale non superano il vaglio: il diniego si fonda su parametri normativi predeterminati e sul parere tecnico della commissione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in 4.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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