Presenza di più persone non basta se la percezione dell’oltraggio è esclusa (Cass. pen. Sez. VI n. 25764 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di oltraggio, ai sensi dell’art. 341-bis cod. pen., la prova della presenza di più persone è condizione necessaria ma non sufficiente a ritenere integrato il reato, dovendo il giudice verificare che non risulti esclusa la possibilità che i presenti percepiscano l’offesa. La motivazione è assertiva e non conforme a diritto ove desuma la percepibilità della frase dalla mera presenza fisica dei terzi, senza confrontarsi con le risultanze probatorie che tale percezione escludano. Il giudice che riforma la decisione assolutoria di primo grado è tenuto all’obbligo di motivazione rafforzata, dovendo esplicitare le ragioni per cui gli elementi già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica, dichiarava l’imputato responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336, comma 1, cod. pen.), oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) e danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1), cod. pen.), riformando la sentenza assolutoria di primo grado.
Avverso la pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza della minaccia idonea a costringere il pubblico ufficiale, la mancata prova della percepibilità dell’offesa da parte dei detenuti presenti e l’insussistenza del danneggiamento, essendo la serratura stata immediatamente ripristinata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola della motivazione rafforzata, che il giudice dell’appello deve osservare quando riforma una decisione di primo grado: non basta prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, occorrendo un confronto critico con il ragionamento probatorio del primo giudice e la spiegazione della diversa valenza dimostrativa degli elementi già valutati (richiamata la recente Sez. VI n. 1129 del 2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123).
Tale regola risulta rispettata quanto al capo sulla resistenza: la Corte d’appello ha accertato il tenore minaccioso dell’espressione proferita e la reiterata percussione della branda contro il cancello, condotte dirette a costringere il pubblico ufficiale a consentire l’uscita dalla cella. L’idoneità della minaccia va valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male prospettato non esclude il reato, salvo che tolga al fatto ogni parvenza di serietà (richiamata Sez. VI n. 32705 del 2014, Coccia, Rv. 260324).
Quanto all’oltraggio, la Corte rileva che la riscrittura del 2009 ha reso la presenza di più persone elemento costitutivo del fatto tipico, in chiave personalistica e costituzionalmente orientata, incentrata sulla tutela congiunta dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale. Sufficiente è la mera potenzialità di percezione da parte dei presenti (richiamate Sez. VI n. 19010 del 2017, Trombetta, Rv. 269828 e Sez. VI n. 29406 del 2018, Ramondo, Rv. 273466), ma tale potenzialità era stata motivatamente esclusa in primo grado sulla base delle dichiarazioni del pubblico ufficiale, secondo cui nessuno aveva sentito.
La Corte di appello, limitandosi a evocare la presenza dei detenuti, ha operato un surrettizio ritorno alla ratio della fattispecie abrogata, perseguendo la mera lesione del prestigio dell’amministrazione. La Corte richiama il principio di offensività e la necessità che il pericolo astratto non trasmodi in presunzione assoluta, citando la Corte cost. n. 10 del 2026.
Fondato è anche il motivo sul danneggiamento: la sentenza di appello si è trincerata dietro le parole del teste, trascurando la lettura della fattispecie offerta dal Tribunale, che aveva escluso l’inservibilità del bene, subito ripristinato nell’uso. La sentenza è annullata senza rinvio sui capi 2 e 3, con rideterminazione della pena in sei mesi di reclusione.
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Nota della Redazione
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