Niente risarcimento per mancata previdenza complementare nel pubblico impiego (TAR Lazio n. 15033 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituzione della previdenza complementare nel pubblico impiego non costituisce esercizio di un potere autoritativo unilaterale dell’Amministrazione, ma esito necessario di un procedimento contrattuale collettivo ex artt. 40 ss. d.lgs. n. 165/2001 e norme di settore. In assenza di accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative, l’Amministrazione è impossibilitata a realizzare unilateralmente il diritto invocato, con esclusione di qualsivoglia colpa o responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.. La mancata attivazione del meccanismo di previdenza complementare non lede, per ciò solo, il minimo di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in pensione di cui all’art. 38 Cost., né impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’attuazione della previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini) e alla successiva disciplina attuativa, con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno conseguente al ritardo nell’istituzione dei fondi pensione integrativi.

Deducono che, a oltre venti anni dall’entrata in vigore della normativa, il personale militare e le forze di polizia attende ancora l’istituzione dei meccanismi di previdenza complementare, con interesse attuale al ristoro del pregiudizio. In subordine hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. Le Amministrazioni si sono costituite eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità, attesa l’infondatezza nel merito delle pretese. La disciplina di settore — legge n. 448/1998, d.lgs. n. 252/2005 e d.P.R. n. 254/1999 — delinea come necessariamente bilaterale il percorso di attivazione della previdenza complementare, che implica la previa concertazione con le controparti rappresentative dei lavoratori.

L’istituzione dei fondi non è esercizio di un potere provvedimentale unilaterale, ma esito di una negoziazione collettiva. Con riguardo al personale militare e di polizia, il d.lgs. 30.4.1997 n. 165 subordina la conclusione della prima fase all’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. L’art. 7 del d.lgs. n. 195/1995 non attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica o alla Presidenza del Consiglio alcun potere di determinare il contenuto degli accordi.

La realizzazione dei diritti dipende dunque da comportamenti convergenti e bilaterali non ancora concretizzatisi, il cui esito fallimentare non è unilateralmente evitabile dalle Amministrazioni convenute. Il loro comportamento non è qualificabile come colpevole, neppure omissivamente, e difettano meccanismi procedimentali alternativi per pervenire unilateralmente alla creazione dei fondi.

Risulta inoltre indimostrata l’esistenza del danno, affidata a una presunzione di teorica maggiore convenienza dei risultati economici dei fondi, non suffragata da dati effettivi e contraddetta dal dato della bassissima adesione. Indimostrata anche l’entità del pregiudizio, trattandosi di ricorso collettivo che avrebbe dovuto articolarsi sulle diverse carriere; alla carenza probatoria non può supplirsi con la C.T.U., non deputata alla funzione esplorativa della prova.

Non supera il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di costituzionalità dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998, avendo la Corte costituzionale chiarito che nel sistema contributivo il trattamento previdenziale è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato (Corte cost. n. 119 del 1997). La previdenza complementare presenta peraltro anche un effetto riduttivo sul TFS (Corte dei Conti, Sez. Terza, n. 73 del 5.3.2021). Non si ravvisa infine la necessità del rinvio pregiudiziale, risultando garantito un trattamento idoneo a un’esistenza libera e dignitosa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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