Interesse al ricorso e distanze: vicinitas non basta, prevenzione confermata (Cons. Stato n. 5559 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas non è sufficiente, da sola, a fondare l’interesse al ricorso avverso un titolo edilizio per censure diverse da quelle sulle distanze: il ricorrente deve allegare il pregiudizio concreto e specifico derivante dall’atto impugnato. Il criterio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 cod. civ. è derogato dal regolamento comunale che fissi la distanza anche dal confine, salvo che lo stesso consenta la costruzione in aderenza o in appoggio: in tal caso il primo costruttore può costruire sul confine, mentre il vicino che edifica per secondo deve rispettare la distanza regolamentare o arretrare. Il combinato disposto delle NTA che prevede la distanza dal confine e insieme ammette l’aderenza va interpretato in coerenza con tale principio.
Il Fatto
Un proprietario impugnava davanti al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una confinante per l’ampliamento del proprio immobile, deducendo violazioni della legge regionale urbanistica, delle NTA del PRG e della disciplina sulle distanze.
Il TAR, con sentenza non definitiva, dichiarava in parte inammissibile il ricorso per difetto di interesse sulle censure diverse dalle distanze e, con sentenza definitiva, lo respingeva nel resto. Il ricorrente proponeva appello, contestando sia la declaratoria di parziale inammissibilità sia il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado. Sul primo gruppo di censure, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, secondo cui la vicinitas non vale da sola e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’appellante si era limitato a invocare la sola qualità di confinante, senza descrivere il concreto pregiudizio derivante dalle opere.
I riferimenti all’impatto visivo e all’alterazione delle condizioni di luce e aria sono stati ritenuti insufficienti perché generici, mentre le doglianze su parcheggi, altezze e destinazione d’uso sono rimaste prive di precisazione dell’interesse. Neppure la generica “presenza di volumi sul confine” individua un interesse a far valere censure ulteriori rispetto alle distanze. La conferma della parziale inammissibilità preclude quindi l’esame nel merito dei motivi riproposti.
Sul secondo gruppo di censure, la Corte esamina il principio di prevenzione. Dagli atti risulta che la veranda della controinteressata era preesistente, già a cinque metri dal confine, e che l’appellante, costruendo per secondo, aveva posto il proprio manufatto sul confine senza rispettare la distanza di dieci metri. Le opere autorizzate si sono risolte nella trasformazione della superficie coperta in vano dispensa, senza modifica delle distanze tra fabbricati. Quanto alla piccola costruzione accessoria, essa è comunque legittima in base alla prevenzione: chi costruisce per primo determina le distanze da osservare.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione (Sez. II n. 23693 del 2014, Sez. II n. 8465 del 2010 e Cass. civ. n. 25032 del 2015): il criterio della prevenzione è derogato dal regolamento edilizio che fissi la distanza anche dal confine, salvo che consenta la costruzione in aderenza. Nella specie l’art. 18 delle NTA ammette l’aderenza, integrando l'”eccezione all’eccezione”. La lettura congiunta degli artt. 18 e 46 delle NTA accolta dal TAR è quindi logica e coerente.
L’appello è respinto integralmente, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni
- Art. 875 c.c. – Comunione forzosa del muro che non è sul confine