Il Comune può ampliare la tutela paesaggistica senza ripubblicare il piano (TAR Lombardia n. 492 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità e le scelte di merito non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti. La destinazione di un’area ad ambito agricolo di interesse paesaggistico con divieto di nuova edificazione è legittima quando trovi fondamento in elementi oggettivi di sensibilità paesaggistica e di rete ecologica. Il P.G.T. può introdurre disposizioni di maggior tutela rispetto al P.T.R. e al P.T.C.P., i quali dettano una disciplina di indirizzo e non sono gerarchicamente sovraordinati in senso assoluto. L’accoglimento delle osservazioni in sede di approvazione non impone la ripubblicazione del piano, salvo che comporti una rielaborazione complessiva. La mancanza di un affidamento qualificato esclude l’operatività del divieto di reformatio in peius.

Il Fatto

Un’azienda agricola, proprietaria dal 2015 di un’area di circa 8.000 mq a vocazione agricola, intendeva realizzare una stalla per l’allevamento e l’abitazione del conduttore. Il Comune, con la Variante al P.G.T. approvata nel 2019, ha ricompreso l’area tra gli ambiti agricoli di interesse paesaggistico, con divieto di nuova edificazione, accogliendo un’osservazione proposta da un gruppo consiliare di minoranza. Nelle aree agricole di tipo produttivo la Variante ha inoltre subordinato l’edificazione alla disponibilità di una superficie contermine non inferiore a 10.000 mq.

La ricorrente ha impugnato le due previsioni, lamentando la violazione della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 41 e 42 Cost. e della tutela convenzionale della proprietà, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Respinta la domanda cautelare, la controversia è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio inverte l’ordine delle censure e scruta anzitutto quella che contesta il divieto assoluto di edificazione, idoneo a impedire in radice ogni intervento a prescindere dall’estensione dell’area. Il TAR verifica che l’azzonamento trova riscontro nella classe più alta di sensibilità paesaggistica, nell’inserimento nella rete ecologica provinciale e nel perimetro del P.L.I.S., oltre che nella collocazione in un contesto boscato inedificato. I presupposti, quindi, sono coerenti con lo stato dei luoghi.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la posizione dei privati recede rispetto alle scelte pianificatorie, salvo arbitrarietà manifesta o travisamento. L’affidamento qualificato è riservato a casi eccezionali, che nella specie non ricorrono. Ne deriva che la potestà pianificatoria non è soggetta al divieto di reformatio in peius e che la pretesa alla conferma della disciplina previgente costituisce interesse di mero fatto.

Quanto ai piani sovraordinati, il TAR esclude che il P.T.R. e il P.T.C.P. siano gerarchicamente sovraordinati: essi dettano una disciplina di orientamento e coordinamento, prevalente solo in ambiti limitati. Il P.G.T. può dunque introdurre ulteriori disposizioni di tutela, maggiormente protettive, senza incorrere in illegittimità. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale che riconosce ai Comuni la funzione di pianificazione e ne esclude la riduzione a meri esecutori di scelte regionali.

Sul piano procedimentale, la doglianza è respinta: l’art. 13, comma 9, legge regionale n. 12/2005 non richiede nuova pubblicazione in caso di controdeduzioni alle osservazioni. Le osservazioni dei privati sono meri apporti procedimentali. La ripubblicazione è necessaria solo a fronte di una rielaborazione complessiva del piano, mentre le modifiche di dettaglio, anche numerose o incidenti su singole aree, non la impongono.

Accertata l’infondatezza della censura esaminata, il TAR ritiene ultroneo l’esame del primo motivo, poiché un divieto fondato su una pluralità di motivazioni autonome è legittimo anche quando una sola di esse superi il vaglio. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *