Poteri di ordinanza sindacale contingibile e urgente e limiti del pericolo concreto (TAR Molise n. 44 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 presuppone l’accertamento di una situazione di pericolo concreto e attuale, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi. L’eccezionale potere di ordinanza non può essere impiegato per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie, quali lo sfalcio della vegetazione spontanea o la rimozione di materiali di risulta, né per fronteggiare condizioni prive di un comprovato pericolo effettivo. La destinazione futura di un’opera di urbanizzazione alla cessione al Comune non esclude che, in difetto di collaudo, la proprietà permanga in capo al soggetto privato, che ne risponde come tale. Il curatore fallimentare non è esente dagli obblighi di facere imposti dall’Amministrazione per il solo fatto di essere stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione ex art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare.

Il Fatto

A seguito di segnalazioni dei residenti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale eseguiva un sopralluogo su una lottizzazione. La verifica accertava una fossa settica scoperchiata e ricolma, con sversamento di reflui in un acquitrino maleodorante, nonché la presenza di materiali di risulta e vegetazione incolta sui terreni invenduti.

Il Sindaco adottava così un’ordinanza contingibile e urgente, intimando alla curatela del fallimento della società costruttrice di provvedere, entro quindici giorni, alla ripulitura della fossa settica e alla bonifica dei terreni. La curatela impugnava, deducendo di non essere destinataria legittima e la carenza dei presupposti di urgenza. In sede cautelare il TAR sospendeva parzialmente il provvedimento, con conferma del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla erronea individuazione del destinatario. La visura catastale conferma che il terreno è intestato alla società. Quanto alla fossa settica, le opere di urbanizzazione non risultano mai collaudate: in base all’art. 11 della convenzione di lottizzazione, la proprietà sarebbe transitata al Comune solo previo collaudo, di fatto mai avvenuto per riscontrate difformità.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza Sez. IV n. 5387 del 31.05.2023, secondo cui l’obbligo comunale di prendere in carico le opere può essere subordinato al ricorrere di presupposti verificati in fase di collaudo. La destinazione futura dell’opera non incide sull’attuale titolarità in capo al fallimento.

Quanto alla rinuncia alla liquidazione, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 3 del 26.01.2021, che pone sulla curatela l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006. Gli atti di dismissione restano atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

Nel merito, il Collegio distingue i due versanti dell’ordinanza. Lo stato di pericolo igienico-sanitario legato alla fossa settica integra i presupposti di emergenza: la relativa parte dell’atto è legittima e il ricorso va respinto. Diversamente, il deposito di materiali non meglio qualificati, l’abbandono degli immobili e la vegetazione incolta costituiscono esigenze prevedibili e ordinarie, affrontabili con i poteri amministrativi ordinari. Manca un pericolo concreto e attuale, non essendo specificate natura ed entità dei materiali.

L’ordinanza è dunque annullata in parte qua, con compensazione delle spese per la reciprocità della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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