La costituzione traslativa del fondo patrimoniale a favore di famiglia già costituita non è donazione obnuziale (Cass. civ. Sez. 2 n. 1950 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La donazione obnuziale, ai sensi dell’art. 785 cod. civ., è un negozio formale e tipico che richiede un’attribuzione patrimoniale compiuta in riguardo di un determinato futuro matrimonio. La costituzione del fondo patrimoniale a favore di una famiglia già costituita, non essendo effettuata né per un futuro matrimonio né per la costituzione di una nuova famiglia, non è qualificabile come donazione obnuziale. Detta costituzione configura, di regola, un atto di liberalità, salvo che si dimostri la sussistenza degli estremi del dovere morale. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 809 cod. civ. e la revocabilità per sopravvenienza di figli.
Il Fatto
Un contribuente conveniva in giudizio i propri zii, rappresentando di aver costituito in loro favore un fondo patrimoniale con conferimento di tre immobili, per contribuire al sostentamento della loro famiglia, formatasi trentacinque anni prima. Scopriva, tuttavia, che l’atto pubblico di costituzione aveva trasferito ai beneficiari anche la proprietà dei beni vincolati, sui quali il concessionario della riscossione, creditore dello zio, aveva iscritto ipoteca. L’attore chiedeva, in via subordinata, la revoca parziale della donazione per sopravvenienza di figli. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, qualificando la costituzione traslativa come donazione obnuziale e, come tale, irrevocabile per sopravvenienza di figli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione degli artt. 702, 785 e 809 cod. civ., per avere la Corte territoriale applicato alla costituzione traslativa del fondo la disciplina della donazione obnuziale, pur in assenza dei relativi presupposti. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.
La qualificazione come donazione obnuziale è stata ritenuta non coerente con la norma codicistica, la quale richiede che l’atto di liberalità sia compiuto in riguardo di un determinato matrimonio futuro. Nella specie, i beneficiari erano coniugi da trentacinque anni e la costituzione del fondo era avvenuta per far fronte ai bisogni di una famiglia già costituita. La Corte ha ribadito il carattere formale e tipico della donazione obnuziale, evidenziando come la connotazione della causa negoziale debba risultare espressamente dall’atto pubblico.
La Corte ha poi precisato che, esclusa la natura di donazione obnuziale, la costituzione del fondo patrimoniale resta configurabile quale atto di liberalità. Sul punto è stato richiamato il principio per cui tale costituzione, anche se effettuata per fronteggiare i bisogni della famiglia, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, e configura atto a titolo gratuito, salvo che si dimostri l’esistenza di una situazione tale da integrare gli estremi del dovere morale.
Dalla natura liberale dell’atto discende l’applicabilità dell’art. 809 cod. civ. e, quindi, la revocabilità per sopravvenienza di figli. La Corte ha pertanto accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per il riesame della domanda subordinata di revoca della costituzione traslativa, verificando la natura di atto di liberalità e la sussistenza dei presupposti applicativi della norma.
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Nota della Redazione
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