Divisione e servitù per destinazione del padre di famiglia: la funzione di accesso prevale sulla modalità (Cass. civ. Sez. 2 n. 16109 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento della comunione, il giudice, nel formare le porzioni, può imporre servitù strumentali all’attuazione della divisione senza necessità di una domanda ulteriore, trovando tale potere l’unico limite nel divieto di imporre pesi e limitazioni eccessivi. Il potere conformativo del giudice non è precluso dalla sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, potendo egli manifestare una volontà contraria al sorgere della servitù, come le parti potrebbero fare con il contratto di divisione, sempre nei limiti dell’oggetto del giudizio. La disposizione relativa alla servitù, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, cod. civ., regolamenta lo stabilirsi del diritto nonostante lo stato di fatto preesistente. La cessazione della servitù per impossibilità d’uso, ex art. 1112 cod. civ., richiede la cessazione integrale della funzione, non la perdita di una specifica modalità di esercizio dell’accesso.
Il Fatto
Una madre donava ai quattro figli, con atti del 1991 e del 1994, porzioni di un fabbricato, lasciando in comunione tra i donatari le aree di pertinenza costituite da terrazze, percorsi pedonali e alcune particelle. Gli atti contenevano una clausola che prevedeva la decadenza del diritto di accesso attraverso il passaggio pedonale e carrabile a livello delle terrazze in caso di alienazione degli immobili a terzi estranei, con obbligo di utilizzo esclusivo dell’accesso dalla realizzanda strada carrabile posteriore.
Nel 2015 tre fratelli convenivano la sorella dinanzi al Tribunale di Catania per ottenere lo scioglimento della comunione sulle aree indivise. Il Tribunale accoglieva la domanda con conguaglio a carico della convenuta, e la Corte di appello di Catania rigettava il gravame. La soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente invocava la violazione degli artt. 1062 e 1112 cod. civ., sostenendo che la donante avesse costituito una servitù per destinazione del padre di famiglia non sopprimibile dal giudice della divisione. La Corte ha rigettato la censura, richiamando il principio per cui, in tema di divisione, sia le parti sia il giudice possono manifestare volontà contraria al sorgere della servitù, purché nei limiti dell’oggetto del giudizio. La clausola negoziale, infatti, aveva espressamente regolato la vicenda, senza creare un vincolo perpetuo di comunione sull’area.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1112 cod. civ., la Corte ha precisato che la norma richiede la cessazione integrale della funzione del diritto, non il mero mutamento della modalità di esercizio. Il progetto divisionale accolto dai giudici di merito preservava la funzione di accesso ai singoli cespiti attraverso un percorso pedonale e una strada carrabile alternativa, sicché la perdita del transito a livello delle terrazze panoramiche non integrava l’estinzione della servitù. La valutazione sulla divisibilità del bene e sull’adeguatezza delle soluzioni alternative è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la fondatezza del secondo e terzo motivo, dichiarati inammissibili. Il giudice del merito aveva espressamente esaminato i fatti indicati come pretermessi, quali la collocazione della stradella carrabile e la congruità del conguaglio, motivando in modo specifico. I motivi, in realtà, sollecitavano una diversa interpretazione degli atti e un nuovo apprezzamento di fatto, estranei al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1062 c.c. – Destinazione del padre di famiglia
- Art. 1112 c.c. – Cose non soggette a divisione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso