Incompetenza territoriale inderogabile e adesione dell’opposto: il giudice deve statuire sulle spese (Cass. civ. Sez. 3 n. 17158 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova l’immobile, sancito dall’art. 21 cod. proc. civ., ha natura cogente e inderogabile, con conseguente invalidità di eventuali clausole difformi e irrilevanza dell’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte. L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha sempre natura decisoria, indipendentemente dall’adesione della controparte, e il giudice che la pronuncia è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, sia nel giudizio introdotto con citazione sia in quello introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo. La domanda di restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore trova fonte nel rapporto di locazione ed è soggetta alla disciplina di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ..
Il Fatto
Il tribunale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso per la restituzione del deposito cauzionale al termine di un rapporto locatizio, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del giudice del luogo in cui si trova l’immobile, dichiarando la nullità del decreto opposto e compensando le spese di lite. La parte opponente proponeva appello, deducendo l’illegittimità della compensazione delle spese, in quanto la competenza territoriale in materia locatizia sarebbe inderogabile.
La corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva che, essendovi stata un’immediata adesione all’eccezione di incompetenza, non fosse individuabile una parte soccombente e che, pertanto, non potesse darsi luogo alla condanna alle spese, compensandole. Avverso tale pronuncia, la parte già opponente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si censurava la violazione degli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ., rilevando come la corte territoriale non avesse affermato, né implicitamente, la natura derogabile della competenza. Il giudice del gravame aveva solo evidenziato che l’adesione all’eccezione precludeva una valutazione autonoma sulla competenza, senza statuire sulla natura derogabile o meno del criterio, rendendo la censura infondata.
Quanto al secondo motivo, riguardante la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nella parte in cui sollecitava la verifica del potere del giudice di primo grado di pronunciare sulle spese in caso di adesione all’eccezione. Tuttavia, la Corte ha colto l’occasione per correggere la motivazione della sentenza impugnata, affermando il principio per cui il giudice adito deve sempre pronunciare sulle spese del procedimento.
La Suprema Corte ha ricordato che il foro del luogo in cui si trova l’immobile, ex art. 21 cod. proc. civ., ha natura inderogabile e che l’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza è irrilevante, potendo gli accordi tra le parti incidere solo sui criteri derogabili. Ne consegue che l’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha sempre natura decisoria, a prescindere dall’adesione della controparte, e il giudice è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.
La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse errata laddove aveva escluso il potere del primo giudice di pronunciare sulle spese della fase sommaria. Ciononostante, la decisione finale di compensare le spese è stata giudicata corretta, in quanto frutto di una valutazione discrezionale basata sull’immediata adesione all’eccezione da parte dell’opposto. Sussistendo giusti motivi per la correzione della sola motivazione, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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