Legami familiari e reati spia fondano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 2580 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informazione interdittiva antimafia si accerta secondo la regola probabilistica del “più probabile che non” e non richiede la prova dell’avvenuta contaminazione criminale, né un livello di certezza pari a quello richiesto per la responsabilità penale. L’apprezzamento del Prefetto è connotato da ampia discrezionalità e sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudizio prognostico può fondarsi sui legami familiari e sui rapporti economici e lavorativi con soggetti gravati da pregiudizi, anche in assenza di condanne a carico del destinatario e di controindicazioni a lui direttamente riferite. I profili di self-cleaning e le condotte di affrancamento successive all’adozione del provvedimento sono irrilevanti in virtù del principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale e già componente del consiglio di amministrazione di un consorzio agrario, ha impugnato l’informazione interdittiva emessa nel marzo 2022 dalla Prefettura, unitamente al parere del Gruppo Interforze, alle richieste di informazione antimafia di un Comune e dell’AGEA e all’annotazione nel casellario. Il provvedimento si fondava su un quadro indiziario che valorizzava i pregiudizi e le frequentazioni dei familiari del ricorrente, i loro rapporti con esponenti della criminalità organizzata locale e i redditi erogati dall’impresa a parenti e ad altri soggetti.

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e carenza di istruttoria, contestando in particolare che l’interdittiva si reggesse sul solo inserimento in un contesto familiare, in assenza di pregiudizi a suo carico, sulla risalenza nel tempo degli elementi e sull’inidoneità dei dati acquisiti. Ha inoltre rappresentato di essersi dimesso dal consorzio e di aver presentato istanza di prevenzione collaborativa. L’istanza cautelare era stata respinta e la decisione confermata in appello; all’udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando l’orientamento già espresso in sede cautelare e la regola del “più probabile che non”, applicata a un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Su questa base il TAR ha ritenuto non erronea né abnorme la valutazione prefettizia sul rischio che l’attività imprenditoriale del ricorrente fosse indirettamente condizionata dalla criminalità organizzata.

Il quadro indiziario è stato ricostruito unitariamente. Rilevano i pregiudizi a carico dei familiari, tra cui quello della sorella, all’epoca presidente del consorzio, e il fatto che tra i reati contestati vi sia la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen., che ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159/2011 rientra tra i c.d. reati spia. Il Collegio ha valorizzato i rapporti tra la sorella e un soggetto già destinatario di custodia cautelare, i legami del fratello con un ritenuto esponente apicale del sodalizio e i rapporti economici e lavorativi del ricorrente con i familiari e con altri soggetti, desunti dai redditi erogati dall’impresa individuale.

Il TAR ha ritenuto irrilevante che a carico del ricorrente non fossero emerse controindicazioni dirette e che i familiari non fossero stati condannati: l’interdittiva non presuppone la prova dell’infiltrazione, ma solo indizi idonei a rendere probabile il rischio. Né la comunione di vita tra i familiari assume valenza meramente privata, incidendo sui rapporti personali e lavorativi del gruppo. Quanto alla risalenza dei pregiudizi, il Collegio ha osservato che l’ordinanza del GIP è del dicembre 2019, sicché la preesistenza degli elementi, unita a quelli emersi in seguito, evidenzia il radicamento nel contesto; l’imprenditore deve fornire elementi concreti e seri di cesura, idonei a superare la presunzione di persistente contiguità.

In applicazione del principio tempus regit actum, nessuna rilevanza hanno le dimissioni dal consorzio e l’istanza di prevenzione collaborativa, successive all’adozione del provvedimento e non accolte. Anche prescindendo dal preteso scambio di persona relativo al padre, gli ulteriori indizi sono stati giudicati idonei e sufficienti. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e rigetto della censura di illegittimità derivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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