Correzione di errore materiale: condanna alle spese declinata al plurale in favore di entrambe le controricorrenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 9288 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che, nel dispositivo, indica come unica controparte vittoriosa una sola delle parti che hanno resistito in giudizio, mentre dalla motivazione risulta che la condanna alle spese è stata liquidata secondo il criterio della soccombenza in favore di tutte le controricorrenti, è affetto da errore materiale. L’istanza di correzione è ammissibile e va accolta quando la divergenza tra motivazione e dispositivo riguardi la sola indicazione del numero delle parti beneficiarie della condanna, dovendosi declinare al plurale la statuizione sulle spese di lite. Nel procedimento di correzione, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese del procedimento stesso, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
Il Fatto
La Provincia di Pescara e il Comune di Pescara hanno proposto ricorso per la correzione dell’ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 luglio 2025. Con tale provvedimento, la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 24.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi e accessori di legge. L’ordinanza, tuttavia, nel dispositivo indicava la condanna «in favore della controricorrente», al singolare, nonostante nel giudizio di legittimità avessero resistito sia la Provincia sia il Comune di Pescara, entrambe parti controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la ammissibilità dell’istanza di correzione, ritenendola fondata. Ha rilevato che emerge dalla parte motiva dell’ordinanza n. 20453/2025 che, a seguito del rigetto del ricorso, le spese erano state liquidate in base al criterio della soccombenza.
Ne deriva che, avendo la ricorrente visto rigettare le proprie domande nei confronti di entrambe le controparti, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata in favore di tutte le controricorrenti e non di una sola di esse. La formulazione del dispositivo, pertanto, risultava viziata da un errore meramente materiale, in quanto non rispecchiava la volontà espressa nella motivazione.
La Corte ha quindi accolto l’istanza, disponendo che nel dispositivo dell’ordinanza n. 20453/2025 la frase «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente» fosse sostituita con quella «condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti», con la declinazione al plurale della statuizione.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha disposto che nulla andasse dovuto, conformemente al principio richiamato delle Sezioni Unite n. 29432 del 2024. Ha infine ordinato che la correzione fosse annotata sull’originale del provvedimento.
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Nota della Redazione
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