Esecuzione del giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica ai docenti (TAR Campania n. 987 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando risultano accertati la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine di dare esecuzione al giudicato, impartito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., va emesso entro il termine indicato in motivazione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’effettivo soddisfo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato con successivo decreto collegiale, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7509/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, oltre interessi, in favore di due docenti, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
L’Amministrazione è ordinata a provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e per le ulteriori spese all’art. 56. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
È disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Il commissario ad acta è nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, nel Dirigente della competente Direzione generale. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura di € 500,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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