Esecuzione del giudicato previdenziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1245 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del figlio inabile alla pensione di reversibilità già goduta dal genitore defunto impone all’INPS l’obbligo di integrale esecuzione, senza che la peculiarità della fattispecie concreta o le difficoltà delle procedure di liquidazione possano giustificare il perdurante inadempimento. Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inerzia dell’Amministrazione e fissa un termine per l’ottemperanza. Ove questo decorra inutilmente, si nomina un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera come organo ausiliario del giudice su semplice richiesta della parte, riconoscendo e liquidando le spettanze, gli arretrati e gli interessi legali sino al saldo. Il compenso del commissario è posto a carico del soccombente, e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, figlia inabile della titolare di due pensioni, agiva per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione staccata di Sassari – aveva riconosciuto il suo diritto a percepire, dal decesso della madre, sia la pensione di reversibilità che la pensione di vecchiaia, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi.

L’Istituto riconosceva la sola pensione di vecchiaia, liquidando gli arretrati e il rateo mensile a regime, ma non la pensione di reversibilità. Nonostante la formale diffida, l’INPS non provvedeva. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna integrale e la nomina di un commissario ad acta. L’Istituto si costituiva dichiarando di voler ottemperare, ma adducendo la complessità delle operazioni di liquidazione; la trattazione veniva rinviata due volte e all’udienza la difesa confermava che le operazioni non erano concluse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto il presupposto dell’azione di ottemperanza, cioè la inesecuzione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. La sentenza della Corte d’Appello è rimasta pacificamente ineseguita nella parte relativa alla pensione di reversibilità, che l’Istituto non ha mai concretamente riconosciuto all’odierna ricorrente.

Nessuna valenza giustificativa assume la dedotta peculiarità della fattispecie, che l’INPS invoca sostenendo che la conformazione concreta non avrebbe consentito la liquidazione sulla posizione del padre defunto mediante gli ordinari programmi informatici. La difficoltà operativa, osserva il giudice, non elide l’obbligo di dare attuazione al giudicato, né può tradursi in un rinvio indefinito dell’adempimento.

Il ricorso è pertanto fondato. In accoglimento della domanda, il Collegio dispone l’esecuzione del giudicato, nei termini specificati in dispositivo, entro la data del 20 febbraio 2027. Allo stesso tempo nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Sassari, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, che provvederà in luogo dell’Istituto in caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine.

Il commissario, una volta decorso tale termine, a semplice richiesta della ricorrente, interverrà come organo ausiliario del giudice. Dovrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta, riconoscendo e liquidando la pensione di reversibilità sia mensilmente a regime sia a titolo di arretrati dal 28 gennaio 2013, oltre agli interessi legali sino al saldo, previa esatta quantificazione delle spettanze. Il suo compenso sarà a carico del soccombente INPS, liquidato in base a parcella.

Da ultimo, il Collegio regola le spese del giudizio secondo soccombenza, liquidandole in favore della ricorrente in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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