Notifica al difensore e amministratore di fatto: oneri di allegazione (Cass. pen. Sez. V n. 36411 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio di appello in luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., e non assoluta, salvo che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.. La notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, pur non equivalendo a quella presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto e impone alla difesa l’onere di allegare le circostanze particolari impeditive di tale conoscenza. La prova dell’esercizio in fatto di funzioni gestorie si ricava da elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto in qualunque settore dell’attività economica, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica. Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi dei quali il giudice deve dar conto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha dichiarato estinta per prescrizione la bancarotta semplice contestata a un capo dell’imputazione, confermando la responsabilità di due soggetti — l’uno amministratore di diritto e l’altro ritenuto amministratore di fatto di una società dichiarata fallita — per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, rappresentate dal sistematico mancato pagamento di tributi e contributi.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto l’omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio in appello; il secondo ha censurato la motivazione sull’esercizio in fatto delle funzioni gestorie e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il vizio processuale. Dagli atti risulta un tentativo di notifica presso un indirizzo indicato dalla difesa, non compiutamente perfezionatosi, e una successiva notifica a mezzo pec al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il Collegio qualifica tale modalità come nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile entro i termini dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, configurandosi in tal caso la nullità assoluta per omessa notificazione. Poiché la difesa non ha eccepito nulla alla successiva udienza e non ha allegato elementi di assoluta inidoneità, la censura è inammissibile.

Sul ricorso del secondo imputato, la Corte esamina il travisamento prospettato. Il dato dichiarativo rilevante ai fini della responsabilità non è scalfito: né la durata della comune gestione né la cessazione dell’operatività del supermercato interrompono i profili gestori, esistenti anche nella fase liquidatoria. Le dichiarazioni rese al curatore costituiscono prova documentale, parte integrante degli accertamenti del pubblico ufficiale, e la difesa non ha dedotto di aver chiesto l’esame del coimputato dichiarante.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, i giudici di merito hanno individuato una pluralità di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nella gestione. La censura difensiva, parcellizzando i singoli dati probatori, chiede di fatto una rilettura nel merito, estranea al sindacato di legittimità.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, funzionale a un trattamento proporzionato e individualizzante. Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi, dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto ex art. 62-bis cod. pen., potendo limitarsi a esaminare il fattore ritenuto prevalente. Il diniego è quindi congruo e non contraddittorio.

Il ricorso del primo imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorso del secondo è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *