Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35129 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l’eventuale difformità tra il contenuto dell’accordo e la pronuncia del giudice. Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Ne consegue che l’accordo processuale e la correlata rinuncia ai motivi di appello assorbono le censure sulla motivazione e sul trattamento sanzionatorio, salvo che emergano profili di illegalità della pena concordata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa l’8 luglio 2022 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato ai sensi degli artt. 605 e 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata all’imputato per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fissandola in anni due di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Dopo avere proposto appello, l’imputato aveva concluso per il tramite del difensore munito di procura speciale un accordo scritto con il Procuratore generale ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di gravame e, all’udienza, anche a quelli inerenti alla pena sostitutiva. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e l’erronea applicazione della legge sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il gravame è inammissibile per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione dei poteri di impugnazione della sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

Avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l’eventuale difformità tra il contenuto dell’accordo e la pronuncia del giudice. Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. 3, n. 51557 del 14 novembre 2023, Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019 e Sez. 2, ord. n. 30990 del 1 giugno 2018. Tali precedenti confermano che l’ambito del sindacato di legittimità è circoscritto ai profili genetici e funzionali dell’accordo, restando estranea la valutazione del merito.

Applicando tali coordinate, il ricorso è inammissibile. Le doglianze prospettano da un lato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità e, dall’altro, l’erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Si tratta di censure ormai assorbite dall’accordo processuale e dalla correlata rinuncia ai motivi di appello, che non deducono né lasciano emergere alcuna illegalità della pena concordata.

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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