Errore durata pene accessorie emendabile ex articolo 620 cpp (Cass. pen. Sez. I n. 15611 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore del giudice di rinvio che, nel rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla pena detentiva inflitta, ne indichi poi in dispositivo una durata maggiore, non è suscettibile di rettifica ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma è emendabile con annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La Corte di legittimità, nell’esercizio del potere di correzione, determina direttamente la durata della pena accessoria coerente con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Con sentenza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, applicate al condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella misura di anni quattro.
Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione e il contrasto con il dispositivo, evidenziando come la Corte territoriale avesse espressamente equiparato la durata delle pene accessorie a quella della pena detentiva inflitta (anni tre di reclusione), salvo poi indicare in dispositivo la misura di anni quattro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice di rinvio, nell’adeguarsi al principio di diritto, aveva operato un espresso rinvio al quantum della pena detentiva, rideterminando però erroneamente la durata delle pene accessorie in misura superiore.
L’errore commesso dalla Corte territoriale è stato qualificato come error in procedendo, non emendabile attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in quanto incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, esercitando direttamente il potere di rideterminazione riconosciutole dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., e ha fissato la durata delle stesse in anni tre, in coerenza con la motivazione del provvedimento annullato e con la pena principale inflitta.
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Nota della Redazione
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