Ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009 e reciprocità delle condotte persecutorie (TAR Sicilia n. 2479 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento del Questore. Il giudice non valuta direttamente la credibilità delle persone sentite nel procedimento, ma verifica la coerenza logica e l’attendibilità del giudizio di credibilità già espresso dall’amministrazione. La misura presuppone la configurabilità del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., con grave e perdurante stato di ansia o alterazione delle abitudini di vita, e non è giustificata da condotte che integrino al più il reato di art. 660 cod. pen. In presenza di reciprocità delle condotte moleste, il diniego è legittimo quando il quadro indiziario riveli una relazione connotata da reciproca ostilità e autonoma capacità offensiva di entrambi, incompatibile con un’univoca sopraffazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva intrapreso nel 2020, appena sedicenne, una relazione con il controinteressato, di pochi anni più grande. Secondo la prospettazione difensiva, il rapporto si era rivelato disfunzionale, con un atteggiamento possessivo e di controllo, episodi di violenza psicologica, verbale e fisica, atti di autolesionismo e intimidazioni, degenerati nel biennio 2024-2025 e proseguiti dopo la definitiva interruzione della relazione nell’estate 2025. Il Centro Donne AntiViolenza aveva ravvisato un caso di maltrattamento psicologico e un rischio medio-alto.
Il Questore di Messina, all’esito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio con il controinteressato, aveva rigettato l’istanza di ammonimento presentata il 06.09.2025. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché illogicità manifesta e contraddittorietà dell’apparato argomentativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro del proprio sindacato sul potere ampiamente discrezionale del Questore. Richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il controllo resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza del provvedimento. Nel giudizio di legittimità ex art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il giudice non può fornire ricostruzioni fattuali alternative né colmare carenze istruttorie o motivazionali dell’amministrazione.
Da qui la precisazione centrale: la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni assume carattere mediato. Il giudice amministrativo non escute direttamente i soggetti sentiti nel procedimento, come avviene nel processo civile e penale, ma esamina la coerenza logica e la sufficienza dell’attività di riscontro svolta dalla P.A., cui sola spetta la competenza valutativa, purché immune da irragionevolezza o contraddittorietà.
Quanto al primo motivo, il Collegio esclude la dedotta carenza istruttoria. La ricorrente è stata sentita in due occasioni, il contraddittorio con il controinteressato è stato assicurato in forma cartolare e orale, e sono stati escussi tre coetanei informati sui fatti. L’amministrazione ha raggiunto un apprezzabile livello di approfondimento e raccolto elementi ulteriori sulla condotta di entrambi i soggetti.
Il Tribunale richiama poi la nozione penalistica di atti persecutori. La condotta integra l’art. 612-bis cod. pen. solo se idonea a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o l’alterazione delle abitudini di vita; diversamente, le molestie che si limitano a infastidire la vittima rientrano nell’art. 660 cod. pen. e non consentono l’ammonimento. La giurisprudenza di legittimità richiamata impone, in caso di reciprocità delle condotte, un più accurato onere motivazionale e un accertamento sulla posizione di parità tra i soggetti, che può escludere la configurabilità del reato.
Nel caso concreto, alcune deposizioni e le dichiarazioni della ricorrente delineano condotte violente del controinteressato, ma altre dichiarazioni, ivi comprese quelle del controinteressato e di un conoscente su uno specifico episodio, delineano equivalenti condotte intrusive e di interferenza nella vita privata perpetrate dalla ricorrente. Tale quadro conforta la valutazione dell’amministrazione, non manifestamente illogica, circa una relazione connotata da reciproca ostilità e autonoma capacità offensiva di entrambi, incompatibile con una stabile sopraffazione di uno sull’altro. I contrasti intersoggettivi e paritetici possono generare ansie e timori, ma con presupposti estranei all’art. 612-bis cod. pen. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la natura degli interessi coinvolti e la novità della questione.
Nota della Redazione
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