Estinzione del ricorso per mancata riassunzione dopo interruzione del giudizio (TAR Campania n. 5114 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di morte della parte resa in giudizio dal difensore determina l’interruzione del processo e fa decorrere il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione ai sensi degli artt. 79 e 80 cod. proc. amm. e dell’art. 305 cod. proc. civ.. L’estinzione del giudizio consegue all’inutile decorso del termine anche quando l’ordinanza di interruzione non sia stata comunicata agli eredi della parte deceduta. Grava infatti sul procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo uno specifico obbligo di informare tempestivamente gli aventi causa della pendenza del processo e della sua interruzione, con la conseguenza che nessuna violazione del diritto di difesa è prospettabile in loro danno.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5623/2016 del 4 maggio 2016, con cui il Ministero della Salute e l’Azienda Universitaria Policlinico Seconda Università di Napoli sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni da emotrasfusioni.
Nel corso del giudizio il difensore di uno dei ricorrenti depositava il certificato di morte del proprio assistito. Con ordinanza collegiale il Collegio dichiarava l’interruzione del processo. Nessuna parte provvedeva alla riassunzione. Il Ministero eccepiva che i ricorrenti avevano già ottenuto il pagamento degli importi in forza di una transazione con l’Azienda e che gli eredi del deceduto avevano visto respingere altro ricorso in ottemperanza con sentenza del Consiglio di Stato n. 969 del 27 gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il difensore del ricorrente deceduto ha depositato il certificato di morte, rendendo la dichiarazione che l’art. 300 cod. proc. civ. configura come presupposto degli effetti interruttivi. Da quel momento decorre il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione, previsto dall’art. 80 cod. proc. amm. Nessuno degli eredi e neppure l’altro ricorrente ha attivato la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale esclude che l’estinzione possa essere evitata in ragione della mancata comunicazione dell’ordinanza di interruzione agli eredi. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8112/2020, il Collegio ribadisce che la rappresentanza processuale ultrattiva del difensore si spiega in funzione della tutela degli aventi causa dal soggetto colpito dall’evento interruttivo, e che pertanto incombe sul procuratore l’obbligo di rendere loro noto l’evento e la pendenza del processo. Un tale obbligo, non esplicitato nell’art. 300 cod. proc. civ., trova il proprio referente sostanziale nel combinato disposto degli artt. 1710 e 1728 cod. civ.
La conseguenza è che il termine di riassunzione resta integralmente utilizzabile dagli eredi, i quali dispongono di una conoscenza anticipata e tempestiva della situazione processuale. La mancata riassunzione entro il termine determina quindi l’estinzione del ricorso.
Il Collegio aggiunge una seconda, autonoma ragione di infondatezza: i ricorrenti hanno già conseguito l’integrale soddisfazione della pretesa in via esecutiva prima della proposizione del ricorso. Lo confermano la dichiarazione del difensore e la sentenza del Consiglio di Stato n. 969 del 27 gennaio 2023, che ha respinto il ricorso in ottemperanza degli eredi per l’avvenuta soddisfazione del credito. Le spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori, sono poste a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1710 c.c. – Diligenza del mandatario
- Art. 1728 c.c. – Morte o incapacità del mandante o del mandatario
- Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione