Inammissibilità del ricorso de libertate per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 4 n. 6714 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione deve sussistere e persistere sino al momento della decisione, anche in materia di impugnazioni avverso provvedimenti de libertate. La revoca della misura cautelare intervenuta dopo il deposito del ricorso determina la sopravvenuta carenza di un interesse pratico, concreto ed attuale del ricorrente, non ravvisandosi alcuna utilità giuridica nella declaratoria di inammissibilità. L’interesse a coltivare il ricorso può eccezionalmente sussistere in vista di una futura azione di riparazione per l’ingiusta detenzione, evenienza però esclusa quando la misura impugnata abbia natura non custodiale, come il divieto di dimora.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, applicava alla ricorrente la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, in relazione al reato per cui si procedeva. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento genetico, escludendo l’applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. e ritenendo che la proposta risarcitoria inviata alla persona offesa non integrasse un’offerta reale ai sensi degli artt. 1208 ss. cod. civ.
Avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della misura. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Roma dichiarava comunque non doversi procedere nei confronti della ricorrente, essendo il reato estinto proprio ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., con conseguente revoca della misura cautelare in corso di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, a seguito della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, la misura cautelare era stata dichiarata inefficace e revocata. Tale circostanza ha imposto la verifica d’ufficio della persistenza dell’interesse della ricorrente all’impugnazione, in ossequio al disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che condiziona l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale a rimuovere un effettivo pregiudizio.
Nel richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 7931 del 2011, la Corte ha precisato che la regola generale dell’interesse si applica anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate. Ne consegue che la richiesta di riesame è legittimata solo da un interesse pratico, concreto ed attuale, il quale non può risolversi in una mera ed astratta pretesa all’esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza sull’economia del procedimento.
La Corte ha quindi escluso che, nella vicenda in esame, potesse configurarsi l’eccezionale interesse a coltivare il ricorso in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, evenienza non ricorrente trattandosi di impugnazione concernente una misura cautelare non custodiale quale il divieto di dimora.
Alla sopravvenuta carenza di interesse è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha nondimeno esonerato la ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando alcun profilo di colpa in capo alla parte, attesa la revoca della misura sopraggiunta solo dopo il deposito del ricorso.
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Nota della Redazione
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