Revoca agevolazione ZFU illegittima se la sede secondaria è documentata (Cons. Stato n. 9913 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’agevolazione fiscale concessa per un’impresa operante nella ZFU è illegittima quando il beneficiario documenta, mediante certificato camerale, la disponibilità alla data dell’istanza di una sede secondaria ubicata all’interno della zona franca urbana. La disciplina regolatoria e la circolare applicativa considerano sufficiente qualsiasi ufficio, locale o unità locale risultante dal certificato camerale, sicché la prevalenza va riconosciuta al dato letterale della lex specialis. L’amministrazione che intenda revocare deve confrontarsi con le osservazioni procedimentali ex art. 10-bis l. n. 241/1990: la risposta meramente di stile non assolve l’onere motivazionale quando gli elementi addotti dal privato sono idonei a incidere sull’esito. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione in giudizio mediante contestazioni nuove, non presenti negli atti istruttori e bisognevoli di ulteriore approfondimento.
Il Fatto
Il Ministero dello Sviluppo Economico revoca con provvedimento del 22.11.2016 un’agevolazione fiscale di importo contenuto, concessa nel 2014 a una società operante nel settore dei servizi. Il presupposto della revoca è che la beneficiaria non svolga la propria attività all’interno della ZFU del Comune di Benevento, come richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale 10 aprile 2013.
La società impugna il provvedimento davanti al TAR Campania, che accoglie il ricorso rilevando l’erroneità del presupposto in fatto e la violazione delle garanzie partecipative. Il Ministero appella, contestando le argomentazioni del giudice di primo grado; l’appellata resiste e ripropone in via subordinata le censure non esaminate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado su due versanti distinti. Il primo attiene al presupposto sostanziale della revoca. La norma del decreto ministeriale richiede che il beneficiario disponga di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno della ZFU; la circolare esplicativa precisa che rileva qualsiasi sede, anche secondaria o unità locale, risultante dal certificato camerale. La società aveva prodotto il certificato attestante una sede secondaria ricadente nella zona franca del Comune di Benevento.
Il Consiglio di Stato richiama i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e la regola, già affermata dalla Sezione, secondo cui le clausole della lex specialis sono di stretta interpretazione: non sono ammesse letture integrative non giustificate da un’obiettiva incertezza del dato letterale. Ne deriva la sufficienza della documentazione prodotta e il contrasto dell’elemento documentale con la motivazione di revoca.
Il secondo versante riguarda il procedimento. La risposta alle controdeduzioni è formulata in termini generici, con una mera formula di stile, e non contiene alcuna contestazione ulteriore. Il Collegio ribadisce che l’onere di illustrare le ragioni per cui le osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non sono state accolte non va inteso in senso formalistico e viene meno quando le osservazioni non avrebbero potuto influire sul provvedimento finale, come affermato dalla Sez. VI n. 158 del 2022. Nel caso concreto, però, gli elementi del privato dimostravano proprio la sussistenza del requisito della sede secondaria.
Quanto alla contestazione sull’estensione catastale della ZFU, essa costituisce integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi, in violazione della regola che ammette l’integrazione solo attraverso atti del procedimento o un provvedimento autonomo di convalida, con elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori, secondo l’insegnamento della Sez. VII n. 5069 del 2024. Gli elementi addotti esulano da tale perimetro e richiederebbero un nuovo approfondimento istruttorio, incompatibile con il giudizio di legittimità.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole