Svincolo successorio e liquidazione del saldo (ABF Collegio di Milano n. 4062 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di svincolo successorio di un conto corrente intestato al de cuius, l’intermediario non risponde di ritardo ove la documentazione successoria completa — comprensiva della dichiarazione di successione regolarmente registrata — sia stata esibita solo in un momento successivo alla richiesta iniziale. Il tempo necessario all’espletamento della pratica, parametrato ai carichi di lavoro delle strutture preposte e alle peculiarità del caso, integra adempimento dei doveri di correttezza e buona fede. Nel procedimento ABF le repliche consentono al più una puntualizzazione delle domande già formulate nel ricorso, essendo preclusa ogni mutatio libelli. Il danno non può essere liquidato in via equitativa in mancanza di prova dell’an del pregiudizio, non degradando il risarcimento a ristoro di un danno in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente, pacificamente unica erede del titolare di un conto corrente, lamenta la condotta negligente dell’intermediario nell’istanza di svincolo e liquidazione del saldo. Chiede all’Arbitro di ordinare l’estinzione del conto, di non addebitare ulteriori oneri dal 14 ottobre 2024, di corrispondere gli interessi legali sulla somma trattenuta, di rifondere le spese di diffida stragiudiziale e di risarcire il danno. L’intermediario eccepisce in via preliminare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di estinzione, essendo il rapporto già chiuso. In sede di repliche la cliente, rilevata la liquidazione di un importo inferiore al saldo alla data del decesso, chiede la restituzione della differenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione emerge che la banca ha estinto il rapporto il 13 ottobre 2025, a seguito della presentazione della documentazione successoria completa avvenuta il 27 agosto 2025, e ha liquidato il saldo di € 26.577,10 il 12 gennaio 2026, quindi dopo la proposizione del ricorso.

È invece rigettata la riformulazione della domanda operata in replica, con cui si chiede il rimborso della differenza di € 8.402,32 rispetto al saldo alla data del decesso. Le vigenti Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale tramite le repliche. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, resta preclusa nel procedimento una mutatio libelli nelle memorie di replica, essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande e dei fatti già dedotti, nel rispetto del contraddittorio. Il Collegio richiama sul punto numerose decisioni territoriali, tra cui Collegio di Bari n. 1129/2024 e Collegio di Milano n. 2203/2011.

Nel merito, sono rigettate anche le domande di non addebitare oneri dal 14 ottobre 2024 e di corrispondere gli interessi moratori. La documentazione necessaria, comprensiva della dichiarazione successoria con estremi di registrazione e protocollo, è stata esibita solo il 27 agosto 2025; l’estinzione è seguita il 13 ottobre 2025. Tale intervallo è giudicato congruo rispetto ai doveri di correttezza e buona fede, considerati i carichi di lavoro e la particolarità del caso. Il diritto allo svincolo matura alla data di estinzione, quando il saldo era pari all’importo poi liquidato: nessuna somma non dovuta è stata trattenuta.

Quanto alle spese di diffida stragiudiziale, il Collegio ne esclude la rifusione non sussistendo le condizioni individuate dal Collegio di Coordinamento n. 4580/25. La domanda risarcitoria è rigettata perché generica e priva di supporto probatorio sull’an e sul quantum. Il risarcimento è commisurato all’effettivo pregiudizio e non può degradare a ristoro di un danno in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). La quantificazione ex art. 1226 c.c. opera solo se il danno sia dimostrato ma di difficile determinazione (cfr. Collegio di Milano n. 7558/2024). Il ricorso è quindi nel resto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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