Nullo il provvedimento regionale che decurta la somma stabilita dal giudicato civile (TAR Toscana n. 578 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’amministrazione, in sede di esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, ridetermina in diminuzione la somma liquidata dal giudice ordinario è nullo per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. Le contestazioni relative al quantum — quali la non debenza dell’IVA o la mancata detrazione di sanzioni — avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione dinanzi al Giudice Ordinario e non possono essere riproposte in sede di ottemperanza. È legittimo il ricorso all’organismo pagatore per l’erogazione materiale delle somme, non essendo di per sé indice di elusione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del decisum, con interessi decorrenti dalla domanda originaria e, in caso di inadempimento, nomina il commissario ad acta e applica l’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, agisce per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 773/2024 del 23.04.2024, con cui la Regione Toscana è stata condannata all’erogazione di un contributo nella misura di € 73.517,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Trascorsi i centoventi giorni dalla notifica, la Regione adotta il decreto dirigenziale n. 21610 del 25.09.2024, con cui ridetermina il contributo in € 59.054,80, assumendo che la somma liquidata in sentenza sarebbe errata perché comprensiva di IVA non dovuta e non decurtata della sanzione per ritardo, e avvia un procedimento di correzione dell’errore materiale. Il ricorrente deduce la contrarietà del decreto al giudicato e l’elusività dell’affidamento ad A.R.T.E.A. del pagamento e della determinazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’affidamento ad A.R.T.E.A. del pagamento. Il mandato all’organismo pagatore non integra di per sé illegittimità del contegno amministrativo, poiché dal decreto emerge che A.R.T.E.A. riveste la qualità di organo pagatore della Regione. La censura su questo punto non è accolta.
Il nucleo della decisione riguarda invece la violazione del giudicato. La sentenza della Corte d’Appello condanna la Regione all’erogazione del contributo in una misura determinata. Il decreto dirigenziale, nelle parti in cui afferma che tale somma sarebbe errata, si pone in frontale contrasto con il decisum e incorre pertanto in nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.
I due profili addotti dalla Regione — l’inclusione dell’IVA non dovuta e l’omessa detrazione della sanzione residua per ritardo — sono stati ribaditi nella memoria difensiva del 3 gennaio 2025, ma il Collegio li ritiene inammissibili in questa sede. Essi avrebbero dovuto essere fatti valere nella cognizione innanzi al Giudice Ordinario: non possono prevalere sul giudicato formatosi.
Il ricorso è dunque accolto. Viene ordinato alla Regione, e per essa all’eventuale soggetto pagatore, di erogare il contributo nella misura ammessa di € 73.517,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, detratte le somme eventualmente già percepite per il medesimo titolo. Quanto alla decorrenza degli interessi, essendo la sentenza civile scaturita da riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. il dies a quo va individuato al 25 febbraio 2016, data di deposito del ricorso originario davanti al TAR.
Il Collegio assegna il termine di 60 giorni per l’ottemperanza e, in caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Giunta Regionale, con ulteriori 60 giorni per provvedere e senza diritto al compenso. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è prevista la somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del primo termine fino all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.