La risultanze catastali non escludono la proprietà della scala esterna pertinenziale (C.G.A.R.S. n. 81 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le risultanze catastali costituiscono mere presunzioni semplici della titolarità del diritto di proprietà e non possono assumere valore dirimente ai fini del diniego di legittimazione del richiedente la concessione edilizia. La scala esterna destinata in modo durevole e funzionale a servire un immobile, priva di autonoma utilizzazione, integra la nozione di pertinenza ex artt. 817 e 818 cod. civ. e si trasmette all’acquirente insieme alla cosa principale. Il giudice amministrativo conosce in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., dell’accertamento dell’acquisto a titolo originario per usucapione, senza efficacia di giudicato, ai fini del sindacato sul provvedimento impugnato.

Il Fatto

L’Assessorato regionale annullava d’ufficio, ai sensi dell’art. 53 legge reg. Sicilia n. 71/1978, la concessione edilizia rilasciata dal Comune all’appellante per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Tre i profili contestati: la mancata prova della proprietà dell’area su cui insiste una scala esterna, il mancato allineamento con i fabbricati limitrofi e la violazione della distanza dal ciglio stradale.

Nel successivo riesame l’amministrazione confermava la sola prima censura, subordinando la revoca del provvedimento alla dimostrazione, mediante variazione catastale, della titolarità del vano scala. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, ritenendo decisiva la mancanza di un titolo di acquisto dell’area e irrilevante l’immemoriale. L’appellante censurava tale impostazione, valorizzando lo stato dei luoghi, il possesso ultradecennale e l’istituto della pertinenza.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. premette il formato giudicato interno parziale sulla statuizione di difetto di legittimazione passiva del Comune e sui motivi non riproposti in appello, restringendo l’esame all’unico motivo di gravame.

Il nucleo argomentativo attiene alla prova della proprietà. Richiamando l’orientamento della Cassazione, il Collegio afferma che, al di fuori della rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la proprietà può essere provata anche per presunzioni: le risultanze catastali costituiscono quindi solo indici presuntivi e non un criterio esclusivo. Rilevano lo stato dei luoghi e le fotografie comprovanti l’esistenza della scala da oltre vent’anni.

La scala, garantendo solo l’accesso all’immobile e non essendo suscettibile di utilizzi alternativi, è pertinenza del fabbricato ai sensi degli artt. 817 e 818 cod. civ.; l’atto di trasferimento della cosa principale estende i propri effetti anche ad essa. Il collegio esclude che la vicenda edilizia imponga il ricorso alla nozione più ristretta di pertinenza urbanistica, trattandosi di demolizione e ricostruzione di opera esistente; in via subordinata, osserva che anche tale nozione sarebbe soddisfatta.

In ulteriore subordine, la Corte ritiene provato l’acquisto per usucapione in forza dell’accessione nel possesso ex art. 1146, secondo comma, cod. civ.: l’istanza di rilascio della concessione manifesta la volontà di unire il proprio possesso a quello dei danti causa. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché l’accertamento dell’usucapione è estraneo alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm., ma è conoscibile in via incidentale ex art. 8 cod. proc. amm.; trattandosi di effetto già prodottosi, la sentenza civile avrebbe natura dichiarativa. Esclusa in atti la natura demaniale dell’area, l’appello è accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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