Successione nel conto corrente: il singolo coerede può chiedere la sua quota (ABF Collegio di Palermo n. 2237 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione nel rapporto di conto corrente, ciascun coerede è legittimato a chiedere all’intermediario la liquidazione della propria quota del saldo attivo, senza che sia necessario il consenso o il litisconsorzio con gli altri coeredi. Il pagamento eseguito in favore di uno solo dei coeredi ha efficacia liberatoria anche verso gli altri. Il diritto del singolo coerede incontra un limite solo in presenza di una formale opposizione alla liquidazione proposta dagli altri coeredi, oppure quando più coeredi abbiano autonomamente richiesto la liquidazione dell’intero. In tali casi l’intermediario, proprietario delle somme ai sensi dell’art. 1782 c.c., non può soddisfare richieste incompatibili tra loro.
Il Fatto
Il ricorrente afferma di essere succeduto ab intestato alla sorella, titolare di un rapporto bancario presso l’intermediario convenuto. Dalla denuncia di successione risulta che alla de cuius sono succeduti il coniuge e sei fratelli, tra cui il ricorrente, con applicazione dell’art. 582 c.c. sul concorso tra coniuge e fratelli.
Il ricorrente ha chiesto all’intermediario la liquidazione della propria quota ereditaria, ma la banca ha rifiutato,eccependo la necessità del consenso di tutti i coeredi. Esperito il reclamo senza esito, il ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che fosse ordinato il pagamento della quota di spettanza, oltre alle spese del procedimento. L’intermediario, costituendosi, ha confermato la corretta definizione della pratica di successione nel 2023, ma ha ribadito di non poter procedere in mancanza del consenso unanime dei coeredi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto ritenuto documentata la titolarità del diritto del ricorrente, sulla base della denuncia di successione, considerata prova idonea ai fini del procedimento. Ha quindi qualificato la fattispecie come successione con concorso tra coniuge e fratelli, richiamando l’art. 582 c.c.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda limitata alla quota del ricorrente. Ha richiamato l’orientamento condiviso dai Collegi (Collegio Coordinamento n. 27252 del 27.12.2018) e dalla Cassazione (Sez. Un. n. 24657 del 28.11.2007), secondo cui ogni singolo coerede può agire per la riscossione dell’intero credito, senza che ciò implichi un litisconsorzio necessario con gli altri coeredi, e il pagamento in favore di uno solo ha efficacia liberatoria verso tutti.
Tale regola viene meno solo in due ipotesi: quando uno degli altri coeredi abbia proposto formale opposizione alla liquidazione, oppure quando più coeredi abbiano autonomamente richiesto la liquidazione. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi delle norme sul deposito irregolare (art. 1782 c.c.), l’intermediario è proprietario delle somme depositate, mentre i coeredi sono creditori di un importo pari al saldo attivo. In assenza di cause legittime di prelazione, tutti gli eredi hanno diritto ad essere soddisfatti, e l’intermediario debitore non può che adempiere ad entrambe le richieste.
Nel caso concreto, l’intermediario non ha documentato né allegato alcuna opposizione dei coeredi, né questa era ricavabile dalle prospettazioni del ricorrente. Il Collegio ha quindi accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota di spettanza del saldo del rapporto intestato alla de cuius.
In ragione dell’accoglimento, il Collegio ha disposto il rimborso del contributo di € 20,00 versato dal ricorrente e la corresponsione, da parte dell’intermediario, della somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura. Ogni altra domanda o eccezione è stata assorbita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 582 c.c. – Concorso del coniuge con ascendenti..., fratelli e sorelle
- Art. 1782 c.c. – Deposito irregolare