Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 14044 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, proposta con atto ritualmente depositato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza che occorra esaminare i motivi di doglianza. Non è luogo a provvedere sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. Il provvedimento assume la forma dell’ordinanza, pronunciata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel 2013 due soggetti, che erano stati parti di un precedente giudizio, convennero in giudizio i consulenti tecnici d’ufficio nominati in quel procedimento, chiedendone la condanna alla restituzione del compenso versato in misura superiore a quella liquidata dal giudice. Il Tribunale di Velletri accolse solo parzialmente la domanda. La sentenza fu appellata in via principale dagli attori originari e in via incidentale da una delle convenute.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale, condannando gli attori originari alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e alla rifusione delle spese del doppio grado. La sentenza è stata impugnata per cassazione da uno degli attori originari, mentre la parte intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva che il ricorrente ha depositato ritualmente un atto di rinuncia al ricorso. Tale manifestazione di volontà, espressa nella forma prevista dalla legge, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, rendendo superfluo l’esame dei motivi di doglianza dedotti nel ricorso.
L’estinzione consegue automaticamente alla rinuncia, senza che sia necessario accertare la fondatezza dell’impugnazione. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, assorbendo ogni questione relativa al merito della controversia e ai motivi proposti.
In ordine alle spese processuali, la Corte osserva che la parte intimata è rimasta tale, senza svolgere attività difensiva nel giudizio di cassazione. Non essendovi stata resistenza, non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese, in applicazione del principio per cui la soccombenza non può configurarsi in assenza di una effettiva contrapposizione processuale.
La decisione viene assunta con ordinanza, in quanto l’esito del giudizio non richiede una pronuncia di merito ma si limita a rilevare il perfezionamento della causa di estinzione del processo.
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Nota della Redazione
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