Affidamento in prova: pericolosità da valutare in modo attuale (Cass. pen. Sez. I n. 31823/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla concedibilità dell’affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione attuale della pericolosità e delle prospettive di reinserimento del condannato. I precedenti penali e i reati commessi sono elementi rilevanti, ma non possono, soprattutto se risalenti, esaurire la prognosi. Il tribunale di sorveglianza considera anche la condotta successiva, le informazioni sulla personalità e sul contesto socio-familiare, nonché gli elementi sopravvenuti capaci di incidere sul rischio di ulteriori illeciti. Se le informazioni disponibili riguardano soltanto salute e abitazione, il rigetto non può fondarsi sull’assenza di prova della crescita personale senza completare l’indagine e confrontarsi con le deduzioni difensive sulla funzione rieducativa della misura.
Il Fatto
Il condannato stava espiando una pena complessiva di nove anni e dieci mesi di reclusione. Una relazione sanitaria aveva documentato un quadro clinico grave, caratterizzato da disabilità, impossibilità di deambulare e patologia degenerativa. Il Tribunale di sorveglianza aveva quindi prorogato per un anno il differimento dell’esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare, consentendo la permanenza presso il domicilio e, in caso di ricovero, presso i presidi sanitari. Aveva invece negato l’affidamento in prova, richiamando il curriculum criminale, il profilo di pericolosità e la mancanza di elementi sulla crescita morale e personale.
Il difensore ha impugnato il solo rigetto della misura alternativa. Ha dedotto che la motivazione era apparente e che il giudice non aveva esercitato i poteri istruttori necessari per verificare l’evoluzione della personalità e il percorso rieducativo. Ha inoltre segnalato che il condannato si trovava da oltre cinque anni in differimento della pena con detenzione domiciliare e che la relazione dell’UEPE era circoscritta agli aspetti sanitari e abitativi. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla regola secondo cui la richiesta di una misura alternativa può essere respinta senza ulteriori approfondimenti quando le risultanze documentali dimostrano l’inidoneità della misura, l’attuale pericolosità e l’assenza di prospettive per una sperimentazione risocializzante fruttuosa. Una rilevante propensione a delinquere può dunque sostenere la prognosi negativa sulla base di precedenti e pendenze. La sentenza richiama, in particolare, Sez. VII, n. 7724 del 12 novembre 2013, e Sez. I, n. 38953 del 18 giugno 2021.
Tuttavia, la prognosi deve essere aggiornata al momento della decisione. I precedenti penali, soprattutto se risalenti, non bastano quando manchi l’esame di eventuali successive manifestazioni di pericolosità o, in senso contrario, di elementi incompatibili con la persistente attualità del rischio. Il reato commesso resta il punto di partenza, ma il giudizio comprende anche le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta tenuta durante l’esecuzione e i risultati dell’indagine socio-familiare.
Le relazioni degli organi di osservazione non vincolano il tribunale. Il giudice deve però esaminare le informazioni raccolte sulla personalità e sullo stile di vita, valutandole in rapporto alle esigenze rieducative, alla pericolosità e alla gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari, secondo il principio richiamato da Sez. I, n. 23343 del 23 marzo 2017. L’assenza di dati utili non può trasformarsi automaticamente in argomento contrario al condannato quando l’istruttoria non ha riguardato i profili decisivi per la prognosi.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva utilizzato un giudizio di pericolosità già cristallizzato nelle condanne e aveva valorizzato la mancanza di elementi sulla crescita personale. Le informazioni dell’UEPE considerate nell’ordinanza riguardavano, però, soltanto lo stato di salute e l’abitazione. Mancava quindi un’indagine aggiornata sulla personalità, sulla condotta successiva e sull’utilità dell’affidamento rispetto al percorso rieducativo. Non risultavano inoltre confutate le specifiche deduzioni difensive formulate su tali aspetti.
La motivazione è stata ritenuta carente anche perché non ha valutato l’incidenza del tempo trascorso e delle gravi condizioni di salute sulla concreta possibilità di ulteriori condotte illecite. La stessa omissione ha impedito di individuare la misura più idonea agli scopi rieducativi della pena. La Cassazione ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo e completo giudizio sull’istanza.
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