Detenzione domiciliare provvisoria ultrasettantenni: sindacato del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34479 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura semplificata di cui all’art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024, trova applicazione nei confronti dei condannati di età pari o superiore a settanta anni che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere per il titolo in esecuzione, ovvero siano destinatari di pene detentive dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’incidente ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., è legittimato a sindacare l’ordine con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione alla pena in forma di detenzione domiciliare provvisoria quando difettino i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura prescelta, dichiarandone la temporanea inefficacia per consentire al condannato di richiedere, da libero e nel termine di trenta giorni, una misura alternativa. Resta ferma la cognizione del Tribunale di sorveglianza sui presupposti dell’applicazione definitiva della misura.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Trapani, su trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, aveva concesso in via provvisoria a una condannata ultrasettantenne la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen.. Il Procuratore della Repubblica, con ordine di esecuzione emesso in pari data, aveva dato corso al provvedimento.

La condannata ha proposto incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. avverso l’ordine. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sospeso l’ordine e ha dichiarato la temporanea inefficacia del titolo, rilevando l’assenza dei presupposti previsti dalla norma: la donna non risultava sottoposta a misure cautelari custodiali né a pene fungibili relative al titolo in esecuzione. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente e il Procuratore generale hanno sostenuto che ogni questione sulla sorte della misura provvisoria spettasse al Tribunale di sorveglianza ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., essendo l’ordine di esecuzione già esaustivo dei suoi effetti. La Corte ha respinto la tesi.

Il pubblico ministero deve avviare la procedura prima di emettere l’ordine di esecuzione e previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena fungibile relativi al titolo. Il controllo del giudice dell’esecuzione ha quindi a oggetto proprio l’ordine con cui si dispone l’esecuzione nella forma della detenzione domiciliare provvisoria. L’assenza delle condizioni legittimanti si ripercuote sul provvedimento del Magistrato di sorveglianza, rendendolo inefficace.

La Corte richiama il meccanismo dei commi 4 e seguenti dell’art. 656 cod. proc. pen.: per le pene brevi il pubblico ministero emette l’ordine e ne sospende contestualmente l’esecuzione, assegnando trenta giorni per la richiesta di misure alternative. La scelta di non sospendere è sindacabile dal giudice dell’esecuzione, con declaratoria di temporanea inefficacia (Sez. I n. 25538 del 10.04.2018; Sez. I n. 2430 del 23.03.1999; Sez. I n. 41592 del 13.10.2009).

Quanto all’interpretazione della novella, la Corte ha ritenuto corretta quella del Tribunale: il comma 9-bis riguarda i condannati ultrasettantenni sottoposti a misure cautelari custodiali o a pene fungibili. Diversamente si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati nelle condizioni del comma 5, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Il legislatore non ha inteso generalizzare la detenzione domiciliare provvisoria, ma favorire l’accesso più rapido a una misura extracarceraria per chi, trovandosi in custodia cautelare in carcere al passaggio in giudicato, non può beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. b).

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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