La modifica dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 è norma sostanziale, non retroattiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 8538 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 7-quater d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, che ha modificato l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, fissando una soglia di rilevanza per i prelevamenti e i versamenti bancari utilizzabili ai fini dell’accertamento, ha natura sostanziale e non procedurale. Essa non è norma interpretativa, sicché è esclusa la sua applicazione retroattiva alle controversie relative ad accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti in modo generico la violazione di norme di diritto, senza riprodurre il contenuto degli atti processuali richiamati, e che mescoli censure eterogenee, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione, senza consentirne l’esame separato.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, notificato nel 2010, l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestava al contribuente, titolare di ditta individuale, numerose irregolarità contabili e l’omessa istituzione di scritture obbligatorie. All’esito del controllo, veniva accertato un maggior reddito d’impresa e recuperata maggiore IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, escludendo dalle operazioni bancarie rilevanti un importo mensile e riconoscendo la deducibilità di alcuni costi. La Commissione Tributaria Regionale, rigettato l’appello principale del contribuente, accoglieva invece l’appello incidentale dell’Agenzia, ritenendo applicabile la modifica normativa all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 introdotta dal d.l. n. 193/2016, che aveva elevato i limiti di importo per la presunzione derivante dai prelevamenti bancari. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva la violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. La doglianza è generica, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., per non essere stato riprodotto il contenuto degli atti richiamati. È inoltre inconferente il richiamo all’art. 346 c.p.c., poiché l’eventuale soccombenza dell’Agenzia su una statuizione avrebbe richiesto la proposizione di appello incidentale, non la mera riproposizione in appello. Con riferimento alla dedotta omessa pronuncia, la Corte rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha in realtà motivato, affermando che il contribuente non aveva fornito prova contraria all’accertamento.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. e degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, oltre all’omessa motivazione, è rigettato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento sulla inammissibilità della mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. Nel caso di specie, le censure sono comunque generiche e infondate: la sentenza impugnata ha esposto le ragioni per cui il metodo di accertamento analitico-presuntivo era legittimo, evidenziando le plurime irregolarità contabili e l’assenza di giustificazioni da parte del contribuente.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, è infondato. Il ricorrente sosteneva che la modifica introdotta dall’art. 7-quater d.l. n. 193/2016, che limita la rilevanza presuntiva ai prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, avrebbe natura procedurale e dovrebbe applicarsi anche agli accertamenti in corso relativi ad anni precedenti. La Corte, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 26683 del 2019; Cass. n. 19774 del 2020), ribadisce che la norma ha natura sostanziale e non interpretativa, con la conseguenza che ogni possibile applicazione retroattiva è esclusa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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