Il giudicato amministrativo sopravvenuto travolge l’annullamento degli interessi (Cons. Stato n. 4821 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, rendendo definitivo l’atto impositivo, produce un effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e prevale sulla precedente pronuncia di annullamento fondata su un titolo giudiziario poi venuto meno. Il venir meno del giudicato posto a base dell’annullamento degli interessi impone la riconsiderazione della debenza, fermo il ricomputo in ragione della diversa sorte del capitale. La sentenza sopravvenuta che regola il rapporto rende definitivo l’atto anche quando anteriore sia una pronuncia di pari grado che aveva annullato la pretesa. L’appello è inammissibile per carenza di interesse quando investe un punto non sfavorevole all’appellante.

Il Fatto

Agea e Ader hanno appellato la sentenza del TAR Veneto n. 284/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei produttori avverso le intimazioni di pagamento relative al prelievo supplementare e agli interessi per più campagne lattiero-casearie. Il primo giudice aveva annullato le pretese per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 in forza di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, e per gli interessi delle campagne 1997/1998 e 1998/1999 in ragione di una sentenza del TAR Veneto n. 580/2015.

Le Agenzie hanno impugnato le statuizioni relative alle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003, chiedendo l’acquisizione della sentenza del Consiglio di Stato che, riformando la n. 580/2015, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Da qui la questione sulla sopravvivenza del titolo giudiziario su cui il primo giudice aveva fondato l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ammette anzitutto la produzione in appello delle sentenze richieste, richiamando i precedenti della Sezione in tema di nuovi documenti ex art. 104 c.p.a..

Nel merito rileva che l’annullamento degli interessi per le campagne 1997/1998 e 1998/1999 si fondava sulla sentenza TAR Veneto n. 580/2015, a sua volta riformata dal Consiglio di Stato con la n. 2971/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. È venuto meno, dunque, il fondamento giuridico dell’annullamento.

Il Collegio afferma quindi la debenza delle somme a titolo di interessi, da ricomputare in ragione della diversa sorte del capitale secondo la sentenza TAR Lazio n. 8761/2012. Per la prima campagna le somme sono dovute in forza della n. 2971/2024, unica sentenza che regola il rapporto e rende definitivo l’atto impositivo. Per la seconda prevale la stessa pronuncia, successiva a quella del TAR Lazio, richiamando sul punto Corte costituzionale, ordinanza n. 77/2006, Cass. civ. n. 18160/2015 e Cass. civ. Sez. V n. 18282/2020: la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitivo l’atto impositivo, con effetto sostanziale di irretrattabilità del credito.

Quanto alla campagna 2002/2003, il Collegio dubita che l’appello abbia devoluto la relativa questione, essendo il gravame in larga parte limitato alle due annate precedenti. Il primo giudice aveva comunque avuto piena cognizione della situazione, non essendo la sentenza TAR Veneto n. 1208/2022 stata impugnata, e aveva accolto il ricorso solo per le altre campagne. Non essendovi stato alcun annullamento per il 2002/2003, l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.

L’appello è quindi accolto per le annate 1997/1998 e 1998/1999 e dichiarato inammissibile per il 2002/2003, con spese del doppio grado dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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